Aumentano i reati 231: il nuovo art. 25-octies. 1

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Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre scorso ed ha introdotto nel D. Lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-octies.1 relativo ai “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. all’interno di tale nuova disposizione 231 sono state inserite ulteriori fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente e nello specifico:

  • l’Art. 493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" c.p.;
  • 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” c.p.;
  • 640-ter “Frode informatica” c.p.

Al comma 2 dell’art. 25-octies.1, inoltre, è stata prevista una disposizione generica che punisce ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tali reati saranno puniti sia con le sanzioni pecuniarie che con le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del decreto 231.

Alla luce di tali novità, pertanto, gli enti dovranno valutare l’aggiornamento dei propri Modelli 231 e la previsione di protocolli preventivi idonei a tutelarli dalla realizzazione degli stessi.

 

 

 

 


Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre scorso ed ha introdotto nel D. Lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-octies.1 relativo ai “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. all’interno di tale nuova disposizione 231 sono state inserite ulteriori fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente e nello specifico:

  • l’Art. 493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" c.p.;
  • 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” c.p.;
  • 640-ter “Frode informatica” c.p.

Al comma 2 dell’art. 25-octies.1, inoltre, è stata prevista una disposizione generica che punisce ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tali reati saranno puniti sia con le sanzioni pecuniarie che con le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del decreto 231.

Alla luce di tali novità, pertanto, gli enti dovranno valutare l’aggiornamento dei propri Modelli 231 e la previsione di protocolli preventivi idonei a tutelarli dalla realizzazione degli stessi.

 

 

 

 

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