Omessa bonifica e responsabilità del curatore fallimentare

Descrizione

Con la pronuncia n. 1763/2022 del 14.3.22, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi in tema di configurabilità di responsabilità della curatela fallimentare per omessa bonifica, confermando, in assonanza con il principio affermato dall'Adunanza Plenaria con la nota sentenza n. 3/2021, che la Curatela, quale custode dei beni del fallito, non può esimersi da responsabilità lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale.   

La sentenza in commento, peraltro, ha precisato che tale regola di responsabilità non è superabile invocando, in senso contrario, il principio convenzionale di irretroattività delle prescrizioni sfavorevoli, dal momento che questo non opera in presenza di mutamenti di orientamenti giurisprudenziali che hanno valenza meramente dichiarativa.

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