Ordinanze sindacali e molestie olfattive: i limiti fissati dal T.A.R. Catania con sentenza 807/2021

Descrizione

Con sentenza 15 marzo 2021, n. 807, il T.A.R. Catania si è espresso sui limiti dell’ordinanza sindacale ex art. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (Cd. Testo Unico degli Enti locali) con riguardo alla materia delle emissioni odorigene.

Le predette norme attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingenti ed urgenti finalizzate alla protezione della salute della popolazione.

Si tratta, più in particolare, di misure extra-ordinem, finalizzate a contrastare una situazione emergenziale che non potrebbe essere gestita attraverso i normali rimedi offerti dall’ordinamento.

Questi, in sintesi, i presupposti del potere di ordinanza, peraltro richiamati dalla giurisprudenza amministrativa: i) la sussistenza di una emergenza sanitaria o di igiene pubblica, di una situazione di degrado ambientale oppure di un pericolo per la pubblica incolumità; ii) l’urgenza, intesa come impossibilità di differire l’intervento ad altra data; iii) la contingenza, ossia impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo con i normali mezzi offerti dall’ordinamento; iv) la temporaneità, poiché l’ordinanza deve dare una precisa indicazione del limite temporale di efficacia della misura.

La pronuncia menzionata si focalizza sul primo dei predetti aspetti, riconducendo entro stringenti limiti l’abito applicativo del potere di adottare l’ordinanza ex art. 50 d.lgs. 267/2000, precisando che la misura in questione necessita la sussistenza di un pericolo per la salute dell’uomo, in assenza del quale l’ordinanza sindacale deve ritenersi priva dei presupposti di legge. Queste le  parole dei giudici catanesi: “quanto all’ordinanza contingibile e urgente va confermato quanto già emerso in sede cautelare circa la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria in ordine alla verifica della concreta capacità inquinante dell’impianto, delle effettive condizioni ambientali e del grado di salubrità dell’aria, con la precisazione che la controversia non riguarda l’esistenza dei singoli fenomeni di presenza di fumi e cattivi odori (che sono abbastanza pacifici in atti) quanto piuttosto la mancanza di dati univoci in ordine all’effettiva “pericolosità” per la salute e per l’ambiente delle dette emissioni ovvero della loro difformità rispetto al titolo autorizzativo, nel senso di un aumento o variazione qualitativa delle emissioni; tale precisazione si rende necessaria perché non tutte le emissioni – pur se superino la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 c.c. ovvero siano sgradevoli, fastidiose e comunque “moleste” a sensi dell’art. 674 c.p. (sussistendo, peraltro, nelle predette ipotesi diverse forme di tutela per i soggetti passivi) – sono idonee a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente e a costituire pericolo per la salute dall’uomo e come tali possono giustificare e legittimare l’intervento dell’autorità pubblica (eventualmente anche sotto forma di ordinanza contingibile e urgente)”.

I giudici del T.A.R. Catania accolgono il ricorso e dichiarano quindi l’illegittimità del provvedimento in quanto l’ordinanza era “non sorretta da una reale base istruttoria e non connessa a oggettive esigenze precauzionali, rispetto alle quali il richiamo alla mera necessità di “scongiurare fattori di rischio per la salute pubblica e la salubrità̀ dell’ambiente circostante” appare in sé del tutto generico non essendo stata riscontrata alcuna immissione nociva o superamento dei valori limite, né alcuna violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

Pertanto, anche se la soglia odorigena supera il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. o la soglia di molestia ex art. 674 c.p., ciò di per sé non giustifica l’adozione dell’ordinanza in questione, in quanto è comunque necessario che si venga a creare una situazione di pericolo per l’uomo, adeguatamente comprovato da una reale base istruttoria.

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