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L’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), al comma 1, del TUA - quanto all’attività manutentiva - statuisce che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.
Si dispone, quindi, una deroga alle regole generali previste in tema di deposito temporaneo, in merito al luogo di produzione del rifiuto che può alternativamente coincidere con:
• la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;
• la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
• il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.
La definizione di Unità Locale è ricavabile dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 359/20011 e dell’art. 2197 c.c. (sedi secondarie).
Nello specifico:
• ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 359/2001 per “unità locale” si intende “l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia”;
• ai sensi dell’art. 2197 del c.c. “L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria”.
Si può dire, quindi, che un dislocamento aziendale può essere considerato quale sede/unità locale solo allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
• lo svolgimento all’interno dell’unità operativa di una o più attività economiche.
Con la precisazione che, l’attività svolta presso l’unità locale deve ritenersi parte di quella svolta dal complesso imprenditoriale di riferimento, di modo che le attività svolte nelle due sedi, ancorché non necessariamente identiche, siano espressione della medesima iniziativa imprenditoriale (altrimenti si tratterà di due diverse imprese, sia pure facenti capo ad un medesimo soggetto);
• il possesso in capo all’unità operativa di autonomia gestionale e produttiva, necessaria al soddisfacimento di una finalità produttiva ovvero di una sua fase intermedia;
• la presenza all’interno dell’unità operativa di una rappresentanza stabile.
In conclusione al ricorrere delle condizioni suesposte un dislocamento aziendale può essere considerato quale unità locale