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La questione concerne la possibilità di attribuire all’amministrazione appaltanteil potere di modulare i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, prescrivendo livelli di capacità tecnica ed economica più elevati rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici1.
La medesima è stata affrontata dal Consiglio di Stato2, che sulla scia di una precedente pronuncia3 inerente ugualmente al servizio “porta a porta” ha ricordato che la previsione della necessaria prova dello svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere - nel caso di specie servizi di raccolta “porta a porta” in luogo di generici servizi di raccolta differenziata di r.s.u. – non è illegittima se conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dell’oggetto concreto dell’appalto e delle sue specifiche peculiarità.
Peraltro è consolidata la posizione della giurisprudenza4 che riconosce il potere dell’amministrazione di prevedere la necessaria prova dello svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere, individuando come limite al suo esercizio il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto da affidare a terzi.
La raccolta “porta a porta” costituirebbe una specifica modalità esecutiva del servizio, che implica una determinata e peculiare organizzazione non solo della prestazione ma della stessa impresa e postula, pertanto, una specifica struttura aziendale. In relazione ai servizi svolti “porta a porta”, quindi, “ciò che deve essere provato è la capacità di eseguire una raccolta distribuita sul territorio, con passaggi molto frequenti”5.
Già in precedenza lo stesso Consiglio di Stato6 ha evidenziato le differenze strutturali tra la raccolta differenziata e la raccolta “porta a porta”, argomentando in tal senso: “quelli di raccolta differenziata e di raccolta porta a porta sono due concetti nettamente diversi, in quanto il primo si sostanzia di per sé nella semplice raccolta stradale presso appositi cassonetti e/o campane, laddove il secondo è definito, invece, dallo svolgimento del servizio presso ciascun singolo domicilio; infine, l’espletamento delle due prestazioni ha luogo con modalità e veicoli differenti”.
In tale contesto – conclude il Consiglio di Stato7 - la dimostrazione del previo svolgimento di servizi identici configura una condizione di esecuzione strettamente collegata all’oggetto dell’appalto in materia ambientale.
In conclusione secondo la giurisprudenza, sulla base di differenze strutturali tra la raccolta differenziata e la raccolta “porta a porta” e della constatazione che il “porta a porta” rappresenta una specifica modalità esecutiva del servizio, che implica una determinata e peculiare organizzazione non solo della prestazione ma della stessa impresa, è legittimo il bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema “porta a porta” che preveda quale requisito di partecipazione dei concorrenti il previo svolgimento di servizi identici a quelli per cui è svolta la gara.