Tutte le ultime novità sulla nozione di rifiuti urbani

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Nell’ambito di un appalto di servizi, ai fini della classificazione di un rifiuto come simile agli urbani e segnatamente della riconducibilità all’allegato L-quinquies prevale l’attività del committente o quella dell’appaltatore?

Il D. Lgs. 116/2020 ha profondamente modificato la nozione di rifiuti urbani introducendo quelli che sono stati definiti rifiuti simili agli urbani provenienti da altre fonti.

Secondo la previgente formulazione dell’art. 184 del Testo Unico Ambientale, i rifiuti dovevano essere classificati in base all’origine in urbani e speciali, con la precisazione che i rifiuti speciali non pericolosi potevano essere assimilati ai rifiuti urbani e, di conseguenza, assoggettati alla medesima disciplina di gestione, in base ai Regolamenti comunali applicabili territorialmente da emanarsi nella cornice di un Decreto Ministeriale, tuttavia, mai venuto alla luce.

Dopo la riforma[1], ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. b-ter), n. 2 TUA[2], sono rifiuti urbani, tra gli altri: “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

In altre parole, la norma supera il vecchio concetto di assimilazione e la relativa competenza comunale per andare a prevede una equiparazione ex lege agli urbani di rifiuti generati da altre fonti purché:

  • si tratti di rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater;
  • prodotti dalle attività riportate nell’allegato L - quinquies.

Al riguardo, si specifica che il legislatore fornisce elenchi ampi, sia in merito ai rifiuti (allegato L - quater) ma soprattutto in merito alle attività non domestiche (allegato L - quinquies) idonee a produrre rifiuti urbani in base alla già menzionata nuova definizione.

Inoltre, L’allegato L-quinquies – che è quello relativo alle fonti da cui possono essere originati rifiuti assimilati agli urbani - termina con una disposizione di chiusura che lascia in sostanza aperto l’elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nel citato allegato.

In tale quadro di disciplina va ricondotta la problematica sottoposta alla nostra attenzione volta a comprendere se, nell’ambito di un appalto di servizi svolto presso la sede di una ipotetica committente (es appalto di manutenzione), ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti possa essere fatta valere la riconducibilità della committente all’allegato L-quinquies.

Sul punto si è incidentalmente espressa la circolare del MITE del 14 maggio 2021.

Invero, il Ministero pare prediligere un’interpretazione secondo cui laddove un’attività rientrante nell’allegato L-quinquies affidi in appalto determinati servizi da cui esitino rifiuti astrattamente rientranti nell’allegato L-quater sia preclusa la strada per una assimilazione ex lege, a meno che l’impresa appaltatrice non svolga un’attività rientrante nell’allegato L-quinquies.

In ragione di quanto esposto, nell’ambito di un appalto di servizi, ai fini della classificazione di un rifiuto come simile agli urbani occorre di norma considerare l’attività della ditta appaltatrice e la riconducibilità della stessa all’allegato L-quinquies.


[1] Il D. Lgs. 116/2020 abroga la lettera g) del secondo comma dell’art. 198 D. Lgs. 152/2006 che prevedeva la competenza comunale in ordine all’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), fermo restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

[2] La riforma attuata dal D. Lgs. 116/2020 fornisce una specifica definizione di rifiuto urbano e, pertanto, inserita all’art. 183 TUA, alla lettera b-ter). Pertanto, l’attuale versione dell’art. 184, comma 2, TUA si limita a prevedere: “sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”.

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