Trasporto di rifiuti senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: è sempre disposta la confisca del veicolo?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 256, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/20061: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

In particolare, e per ciò che in tal sede rileva, l’autorizzazione cui tale norma fa riferimento relativamente all’attività di trasporto concerne l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, al quale, invero, tutti i soggetti che intendono svolgere attività di trasporto rifiuti (salvo eventuali eccezioni) devono essere iscritti.

Come noto, infatti, l’Albo gestori ambientali è suddiviso in diverse categorie di iscrizione a seconda della natura dell’attività svolta, e, nello specifico, comprende:

la Categoria 1 relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani;

la Categoria 4 relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti non pericolosi;

la Categoria 5 relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti pericolosi.

Ebbene, ai sensi della suddetta disposizione, i soggetti che effettuano attività di trasporto rifiuti in mancanza della relativa Autorizzazione sono sottoposti alle pene sopra indicate a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi.

Non solo, ai sensi del successivo art 259, comma 2 del D.lgs. 152/2006 è testualmente previsto che: “2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

In sostanza, pertanto, qualora l’attività di trasporto illecito sia accertata e punita mediante una sentenza di condanna ovvero un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, è disposta ex lege la confisca del veicolo ovverosia l’espropriazione, a favore dello Stato, del bene considerato “corpo del reato”.

Ciò posto tuttavia ci si chiede se, in caso di sequestro preventivo del mezzo nell’ipotesi di sussistenza del rato di cui all’art. 256 sopra citato, la confisca debba essere comunque disposta nonostante l’imputato abbia ottenuto (tardivamente) la prescritta autorizzazione all’Albo.

Ebbene, in tal senso risponde la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 23 marzo 2018, n. 13733, nel richiamare propria giurisprudenza precedente, in merito afferma testualmente che “La sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto, ai sensi dell’art. 256, comma primo, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce reato punito, oltre che con la pena dell’arresto o con l’ammenda, con la confisca del mezzo adibito al trasporto qualora quest’ultimo sia stato sottoposto a sequestro preventivo.


1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

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