Trasportare i propri rifiuti speciali: si puó?

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Il trasporto è una delle attività di gestione dei rifiuti, ai sensi del comma 1 lett. n) dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito solo TUA)  e, come tale, necessita di precipua autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 212 co. 5 del TUA, ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che costituisce, appunto, il titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività ai sensi del successivo comma 6 e deve essere rinnovata ogni 5 anni.

Ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 212 del TUA, i produttori di rifiuti speciali1 che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 della norma in commento, al ricorrere di determinate condizioni:

i rifiuti pericolosi trasportati non devono eccedere i trenta chilogrammi o i trenta litri giornalieri;

le operazioni di raccolta e trasporto non devono costituire parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui sono prodotti.

Ciò non vuol dire che detti soggetti, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, non debbano essere autorizzati all’attività di trasporto, purtuttavia, gli stessi, godono di un regime autorizzatorio, per così dire, semplificato:

non sono tenuti alla presentazione di garanzie finanziarie;

sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo;

ai fini dell’iscrizione presentano apposita comunicazione alla Sezione dell’Albo territorialmente competente che rilascia il provvedimento entro i successivi trenta giorni;

l’iscrizione deve essere rinnovata ogni dieci anni;

con la comunicazione di iscrizione l’interessato deve attestare:

a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti

c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione 

Ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. b) del DM 124/20142 è richiesta l’iscrizione all’Albo in categoria 2-bis per “i produttori iniziali di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Quindi, trasportare i propri rifiuti speciali si può, a condizione che, l’attività di trasporto non sia attività integrante ed accessoria dell’organizzazione di impresa, che il trasporto giornaliero dei pericolosi non superi trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e che sia stata ottenuta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis.


1 Art. 184 co. 4 DLgs 152/2006 “1.  Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali [...]  3.  Sono rifiuti speciali:

a)  i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;

b)  i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;

c)  i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)  i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)  i rifiuti da attività commerciali;

f)  i rifiuti da attività di servizio;

g)  i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)  i rifiuti derivanti da attività sanitarie”.

2 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

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