Sono un produttore di imballaggi destinati al banco del fresco: sono tenuto agli obblighi di etichettatura ambientale?

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Il nuovo art. 219, co. 5 TUA contenente le prescrizioni in materia di obblighi di etichettatura ambientale non pone limiti con riguardo alla tipologia di imballaggi assoggettati a tale obbligo.

Pertanto, si deve ritenere che tutti gli imballaggi debbano contenere le informazioni ambientali previste dalla nuova disposizione e, pertanto, agli imballaggi primari, secondari e terziari!

Tuttavia, proprio in ragione del fatto che per alcune tipologie di imballaggio, viste le possibili ridotte dimensioni o particolari caratteristiche fisiche, l’adempimento appare piuttosto difficoltoso, la Circolare del MITE del 17 maggio 2021, n. 52445 è intervenuta per meglio esplicitare le modalità con le quali è possibile adempiere al predetto obbligo.

In altri termini, la Circolare del MITE, nel tentativo di porre un bilanciamento tra l’esigenza di adempiere all’obbligo di etichettatura e quella di non trasformare lo stesso in un onere impossibile, ha previsto che per i pre-incarti e imballi a peso variabile della distribuzionespesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare”, l’obbligo di cui all’art. 219, co. 5 TUA è rispettato qualora le informazioni “siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite”.

Si segnala, tra l’altro, che ulteriori indicazioni sono previste anche per altre tipologie di imballaggi.

  • degli imballaggi neutri, venduti direttamente dal produttore senza grafica e gli imballi per il trasporto o imballaggi terziari, rispetto ai quali “si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”;
  • degli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, per i quali “appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese”.  
  • degli imballaggi destinati all’esportazione in Paesi terzi, i quali vengono eslcusi dall’obbligo di etichettatura di cui all’art. 219, co. 5, in quanto dovranno “sottostare alle normative specifiche del Paese di destino”. Nella Circolare si precisa, tuttavia, che tali imballaggi “in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione”.

Pertanto, rispetto a questi imballaggi, non è necessario che le informazioni siano riportate sull’imballaggio stesso, ma è sufficiente che siano reperibili dal consumatore finale attraverso informazioni reperibili nel punto vendita oppure attraverso informazioni reperibili sul sito internet di riferimento.

Peraltro, più in generale, la Circolare prevede che è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione previsto tra l’altro all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

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