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i sensi dell’art. 252, comma 1 del d.lgs. 152/06, i siti di interesse nazionale1, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
Ai sensi del successivo comma 2, si stabilisce che si provvede all’individuazione di tali siti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo principi e criteri direttivi specificamente indicati.
Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare.
Ai sensi del comma 4, la procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente, che può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la stessa procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ne evidenzia la potenziale contaminazione, con la conseguenza che il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152/06 del “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”2 che obbliga all’attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo resta assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale3.
Sulla stessa linea la Cassazione4 ritiene che la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta al vincolo di caratterizzazione5 e, in caso di inquinamento, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
In conclusione i siti di interesse nazionale rappresentano delle aree contaminate che necessitano di interventi di bonifica e pertanto l’inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale secondo la giurisprudenza implica che l’area sia soggetta a caratterizzazione.