Se un’area è inclusa all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale è soggetta a caratterizzazione?

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i sensi dell’art. 252, comma 1 del d.lgs. 152/06, i siti di interesse nazionale1, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

Ai sensi del successivo comma 2, si stabilisce che si provvede all’individuazione di tali siti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo principi e criteri direttivi specificamente indicati.

Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare.

Ai sensi del comma 4, la procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente, che può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la stessa procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ne evidenzia la potenziale contaminazione, con la conseguenza che il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152/06 del “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”2 che obbliga all’attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo resta assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale3.

Sulla stessa linea la Cassazione4 ritiene che la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta al vincolo di caratterizzazione5 e, in caso di inquinamento, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

In conclusione i siti di interesse nazionale rappresentano delle aree contaminate che necessitano di interventi di bonifica e pertanto l’inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale secondo la giurisprudenza implica che l’area sia soggetta a caratterizzazione.


1 L’art. 36-bis (razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale) della legge del 7 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del d.lgs. n. 152/06). Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale.

2 Art. 242, c 1 - Procedure operative ed amministrative: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

3 In tal senso Tar Lazio, Roma, Sez. I, del 15 ottobre 2008, n. 8920. Si ritiene addirittura che l’edificabilità delle aree ricomprese nel sito inquinato d’interesse nazionale è subordinata alla completa bonifica dei suoli (TRGA Trento, Sez. Unica, del 20 novembre 2013, n. 382).

4 Cass. Pen., Sez. III, del 2 febbraio 2018, n. 5075.

5 Allegato II, titolo V, parte IV del d.lgs n. 152/06 - CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI, ove in premessa si dice che “La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse”.

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