Se una nave giunge a fine vita come può avere luogo il riciclaggio secondo le norme europee?

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Esistono in cantieri infernali ove lo smantellano delle navi avviene senza norme di tutela per l’ambiente e di protezione per l’uomo che vi lavora. Così nel sud-est asiatico, all’insegna del metodo dello “spiaggiamento”(o “beaching”).

La Convenzione di Hong Kong ha stabilito di contro una serie di protocolli, di criteri e di procedure finalizzati a disciplinare la costruzione, la demolizione ed il riciclaggio ecocompatibile in sicurezza delle navi.

L’Unione europea ha predisposto il Regolamento Europeo sul Riciclaggio Ecocompatibile delle Navi Europee: Regolamento Ue n. 1257/2013 del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

Così il riciclaggio delle navi battenti una bandiera dell’Unione europea può avere luogo solo nei cantieri autorizzati, inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.

L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323  della Commissione, che ha subito diversi aggiornamenti nel tempo poiché la Commissione adotta atti di esecuzione per aggiornare regolarmente l’elenco europeo. Da ultimo, la Decisione di esecuzione della Commissione n.95/2020, del 22 gennaio 2020.

In Italia con il decreto del 12 ottobre 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono disciplinate, in attuazione del Regolamento 1257/2013, le procedure relative all’autorizzazione per il riciclaggio delle navi.  Così l’autorità competente rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e il proprietario che intende avviare a demolizione una nave deve farne dichiarazione all’ufficio marittimo  di iscrizione, indicando l’impianto di riciclaggio.

Il decreto del 25 febbraio 2018 ha istituito, poi, l’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e comunicato alla Commissione europea. Sono iscritti nell’elenco i cantieri autorizzati a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, rilasciata ai sensi dell’ art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2017. L’ autorizzazione ha durata di cinque anni.

Il decreto del 27 maggio 2019  ha disposto, invece, istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo riconosciuto di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, che si applica  alle  navi  nuove  ed  esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.

I decreti ministeriali, tuttavia, non potevano adottare disposizioni sanzionatorie necessarie.  Si è, quindi, provveduto a dare attuazione all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento europeo, che dispone che gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle norme del regolamento medesimo con lo strumento del decreto legislativo. Il d.lgs del 30 luglio 2020, n. 99 reca così la  disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013.  Le sanzioni sono applicabili dal 12 agosto 2020.

In conclusione il riciclaggio lecito delle navi avviene ai sensi della normativa suesposta europea e nazionale.

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