Se l’autorizzazione allo scarico è scaduta, si configura il reato di scarico non autorizzato?

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Un gestore di distributore di carburanti ci interroga se la fattispecie di scarico non autorizzato – in quanto la relativa autorizzazione risulta scaduta perché non rinnovata nei tempi – sia equiparabile all’assenza totale di autorizzazione.

A tal proposito occorre rifarsi all’articolo 137, comma 1, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che appunto sanziona le condotte di scarico non autorizzato.

Detta norma ci dice che, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Una norma generale, che punisce alternativamente i nuovi scarichi non autorizzati e i precedenti scarichi autorizzati, per i quali sia intervenuta revoca o sospensione. Una norma che di fatto non cita espressamente l’ipotesi del mantenimento dello scarico in precedenza autorizzato e poi scaduto.

Di qui il dilemma.

A far luce sulla vicenda la costante giurisprudenza, che con una serie di pronunce – anche recenti – ha affermato che “secondo il principio più volte affermato e mai contraddetto in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, in tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l’operatività del regime dell’autorizzazione integrata ambientale, previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, art. 9 e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo”1.

Con ciò a dire che se non si richiede tempestivamente il rinnovo (almeno un anno prima, sei mesi se si è in AIA) e si prosegue con lo scarico, si rischia la pena per il reato di scarico non autorizzato.

Con la precisazione che il funzionamento degli impianti per lo scarico non può di per sè essere dirimente per escludere il fatto di reato o comunque la punibilità della condotta: ed infatti il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 prevede come fatto tipico proprio lo scarico di acque reflue industriali “senza autorizzazione”.

In definitiva, il mantenimento in funzione di uno scarico dopo la scadenza dell’autorizzazione – e senza averne chiesto il rinnovo nei termini – configura il reato di scarico non autorizzato di cui all’art. 137 comma 1 del TUA.


1 Cass. pen., Sez. III, 30 luglio 2020, n. 23182.

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