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Ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. bb), del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo è definito come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”, il quale deve essere effettuato a determinate condizioni stabilite dalla legge.
La Cass. Pen., Sez. III, del 23 ottobre 2019, n. 43422 ricorda che la regola generale impone la realizzazione presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
L’art. 230, comma 1, del TUA, statuisce infatti che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento” .
La norma prevede, per l’attività manutentiva, una deroga alle regole generali previste in tema di deposito temporaneo, introducendo una fictio juris in merito al luogo di produzione del rifiuto, il quale può alternativamente coincidere con:
la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva. In questo caso la norma non stabilisce deroghe alle regole ordinarie, atteso che i rifiuti vengono gestiti e tracciati nel/dal luogo effettivo in cui vengono prodotti.
la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione. Tale seconda ipotesi costituisce invece un’eccezione. Il Legislatore introduce, infatti, una c.d. fictio iuris, permettendo di considerare giuridicamente quale luogo di produzione dei rifiuti non tanto quello naturale (il cantiere) bensì quello della sede locale del gestore (luogo diverso e spazialmente distante dall’effettivo luogo di produzione) nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.
Per concludere, si specifica che la sede ove effettuare il deposito temporaneo in deroga, non può essere scelta arbitrariamente, bensì deve essere ubicata in prossimità/nelle vicinanze del luogo di produzione, affinché non venga violata la ratio ispiratrice della norma derogatoria in concreto applicabile. deve potersi dimostrare una progettazione (intesa come individuazione della unità/sede locale) ispirata alla minima movimentazione del rifiuto tra il punto di effettiva produzione e il luogo di raggruppamento, che deve necessariamente essere prioritaria rispetto ad interessi di natura diversa (ad es. la limitazione/ottimizzazione dei costi per l’imprenditore)1.