Quando il proprietario di un terreno risponde del reato di discarica abusiva?

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La Cassazione, nella Sentenza n.1517 del 4 gennaio 2019, è tornata a pronunciarsi, ancora una volta, sul tema della responsabilità del proprietario del terreno su cui si realizza la fattispecie criminosa di discarica abusiva e deposito incontrollato di rifiuti e su quali sono i comportamenti di questo ultimo dai quali si può desumere una sua colpevolezza.

L’art. 256 del TUA al comma 3, infatti, prevede che:

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”[…].

La norma, tuttavia, tace sulla colpevolezza del proprietario del terreno su cui si viene a verificare tale condotta illecita e quali sono gli atteggiamenti dello stesso da cui desumere la sua responsabilità, per cui spesso viene coinvolto l’orientamento della giurisprudenza.

Nel caso di specie, infatti, gli imputati venivano condannati, in concorso fra loro in quanto uno proprietario del terreno e l’altro utilizzatore, fra gli altri, del reato di cui al sopra citato art. 256 comma 2, per aver posto in essere un deposito incontrollato di rifiuti.

Il proprietario del terreno, quindi, proponeva ricorso in Cassazione, affermando di non essere responsabile in quanto la condotta illecita veniva posta in essere dall’utilizzatore del terreno che “svolgeva attività di coltivazione di funghi su terreni concessi in comodato”, e non da egli steso direttamente, venendo quindi a mancare i presupposti soggettivi per poter affermare la sua colpevolezza.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha ritenuto il ricorso infondato ed ha affermato che: “la Corte territoriale, […]con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l’affermazione di responsabilità di [omissis] sulla circostanza, comprovata dalle risultanze istruttorie, che il terreno, di cui il predetto era proprietario, era stato utilizzato per il deposito incontrollato di rifiuti da parte del [omissis] titolare di azienda agricola, proprio a seguito di accordo verbale con il proprietario che in tal modo aveva concorso con una condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti.

La decisione è in linea con il consolidato principio di diritto secondo il quale il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

In conclusione, quindi, il proprietario di un terreno non risponde di per se di abbandono di rifiuti solo perché non si attiva per la rimozione, ma occorre, come avvenuto nel caso di specie, che compia degli atti di gestione degli stessi, come, ad esempio, dare il consenso esplicito ad utilizzare il proprio terreno come deposito incontrollato di rifiuti.

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