Quali sono le sanzioni per l’omessa trasmissione, da parte dei soggetti pubblici o in controllo pubblico, all’ANAC, dell’URL contenente le informazioni oggetto di pubblicazione?

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L’art. 3 (Informazioni oggetto di pubblicazione), comma 2, della delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 prevede la pubblicazione sul sito internet degli enti pubblici e delle società in controllo pubblico, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, (anche se in pendenza di aggiudicazione) per il tramite di tabelle riassuntive.

L’adempimento è altresì previsto dalla legge n.190/2012 che prevede, all’art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) comma 32 che: […] Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione”.

Detto onere di pubblicazione, presuppone che le informazioni siano rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard “aperto” ed a tal fine l’ANAC ha fornito apposite Linee Guida per comunicare gli URL all’ANAC a mezzo PEC al fine di verificare l’assolvimento del suddetto adempimento.

Ciò risulta ancor più rilevante in ragione della recente nota dell’ANAC del 21 gennaio 2019 con la quale l’Autorità “rende noto che a partire da febbraio 2019 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella”.

In conclusione laddove una società non avesse comunicato all’ANAC gli URL relativi alle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale in formato aperto e liberamente scaricabile, la stessa risponderebbe ai sensi dell’art. 12 (Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione) della Delibera 39 del 2016 dell’ANAC il quale prevede che:

1. “L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013 (ovverosia intimando di adempiere e comunicando alle autorità competenti l’inottemperanza occorsa se di rilievo in altri sedi come ad esempio con comunicazione alla Corte dei Conti).

2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 111, del d.lgs. 163/06 [ndr ad oggi D.lgs. 50/2016] nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.

3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012”.


1 Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ad oggi confluito nell’art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) del D.Lgs. 50/2016 comma 13.

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