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Il Cromo è un metallo presente sia negli alimenti che nell’acqua potabile, che si presenta principalmente nelle forme del Cromo trivalente Cr(III) e del Cromo esavalente Cr(VI). Ma mentre la forma trivalente – Cr(III) –viene considerata un nutriente essenziale per l’uomo, caratterizzata da una tossicità relativamente ridotta; problemi sorgono, invece, per la forma esavalente Cr(VI), i cui composti sono stati reputati genotossici in un ampio range di test, laddove la loro assunzione superi determinate percentuali.
A fronte di tali dati, non veniva tuttavia stabilita una differenziazione tra le suddette forme (trivalente ed esavalente), nei parametri da ricercare nelle acque potabili, venendo infatti previsto:
nell’Allegato I alla Direttiva 98/83/CE1, un valore-limite di Cromo Totale2 non superiore a 50 mg/l;
nell’Allegato I al D.Lgs 2 febbraio 2001 n. 313, di recepimento di detta direttiva, un valore del Cromo Totale non superiore a 50 mg/l.
A tale mancata differenziazione ovviava il DM 14 novembre 20164 che, nel modificare l’Allegato 1 al D.Lgs 31/2001, prevedeva per il solo Cromo esavalente il parametro più restrittivo di 10 mg/l5.
Ma l’entrata in vigore di detta modifica, veniva dapprima posticipata dal DM 6 luglio 20176 al 31 dicembre 2018, prevedendo quindi l’entrata in vigore dei nuovi parametri al 1 gennaio 2019. E successivamente dal DM 31 dicembre 20187 che posticipa a sua volta la modifica al 31 dicembre 2019.
Quindi, ad oggi, e sino al 31 dicembre 2019, il valore-limite di Cromo Totale nelle acque potabili non dovrà risultare complessivamente superiore a 50 mg/l.
Tale valore, ha assicurato il Ministro della Salute “è sufficientemente protettivo per la salute umana”8.
Ad ogni modo, si segnala una Proposta di modifica alla Direttiva 98/83/CE, presentata dalla Commissione europea il 1 febbraio 2018 ed approvata dal Parlamento europeo in data 23 ottobre 2018, che potrebbe in parte cambiare le cose, laddove viene previsto:
il mantenimento dell’attuale valore di parametro di 50 mg/l per il Cromo Totale.
Con la proposta tuttavia per il Cr(VI) di dimezzarne il valore, abbassandolo a 25 µg/l dopo un periodo di transizione di 10 anni dall’entrata in vigore della direttiva.
La proposta prevede inoltre il riesame periodico dell’allegato I (in cui figurano questi valori di parametro) e la possibilità di modificarlo alla luce del progresso scientifico.
Sarà quindi possibile fissare valori più severi, se giustificati dagli sviluppi in campo scientifico.