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L’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), comma 5, del TUA statuisce che “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva…”.
La norma sopra citata prevede, quindi, per i rifiuti prodotti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie un particolare regime giuridico, caratterizzato da due fattori principali:
• la fictio juris alla stregua della quale i rifiuti si considerano prodotti dal soggetto manutentore;
• la possibilità che i rifiuti in esame possano essere alternativamente:
o conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, oppure;
o “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale del manutentore.
Ciò che caratterizza l’attività in esame - consistente nella rimozione dei fanghi generatisi dal normale utilizzo della rete fognaria – è che quest’ultima è esclusivamente diretta a mantenere in efficienza il bene medesimo. Al contrario se l’attività fosse diretta a rinnovare o stravolgere la struttura originaria della rete fognaria (costituendo, quindi, manutenzione straordinaria), non si parlerebbe più di attività di pulizia.
Si ricorda la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ebbene, tale distinzione è desumibile - seppur in via indiretta, in quanto riferita alle attività cc.dd. edilizie - dal DPR n. 380 del 2001 e si fonda sul tipo di attività in concreto posta in essere. Così tra gli interventi di manutenzione ordinaria, rientra ogni attività necessaria ad integrare o mantenere in efficienza un bene1 mentre tra gli interventi di manutenzione straordinaria ogni attività necessaria per rinnovare e/o sostituire parti di un bene2.
Si deve considerare, inoltre, che ai sensi dell’art. 74 (Definizioni) co. 1, lett. dd) del TUA, per “rete fognaria” si intende “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”.
Pertanto, i rifiuti oggetto della disciplina prevista dall’art. 230 co. 5 sono esclusivamente quelli esitanti dalla pulizia manutentiva di quelle condotte – di qualsiasi tipologia - predisposte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione – sia pubblici che privati - sino ai corpi ricettori.