Quali sono i criteri per l’applicabilità della disciplina dell’AUA?

Contenuto

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 59/20131.

Tale tipologia di autorizzazione ambientale è stata introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Dalla suddetta normativa si deve rilevare la sussistenza di due criteri ai fini dell’applicabilità dell’Autorizzazione Unica Ambientale e segnatamente:

Uno soggettivo

Uno oggettivo

Da un punto di vista soggettivo l’art. 12 del regolamento dispone che possono ricorrere ad AUA:

- le imprese di cui all’art. 2 del D.M. del 18 aprile 2005 e segnatamente le c.d. PMI ovvero micro imprese, piccole imprese e medie imprese;

- le imprese non soggette alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA).

In proposito, una circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente del 2013 ha specificato che i due requisiti non devono esistere cumulativamente bensì, il requisito di cui alla lett. b è idoneo ad assorbire quello di cui alla lett. a., nel senso che tutti gli impianti produttivi non soggetti ad AIA., a prescindere dalla dimensione dell’impresa, sono soggetti ad AUA.

Da un punto di vista oggettivo l’art. 33 del regolamento chiarisce che tale autorizzazione sostituisce fino a sette titoli autorizzativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV, della sezione II, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215, autosmaltimento e 216, operazioni di recupero del D. Lgs.152 del 2006.

In conclusione, solo al ricorrere di uno dei due criteri sopra individuati può ritenersi applicabile la disciplina in materia di AUA.


1 Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59. Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2 Art. 1, D.P.R. n. 59 del 2013: “Ambito di applicazione”.

3 Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale) DPR 59/2013.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI