Quali sono i criteri di gestione degli stoccaggi nella prevenzione incendi?

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La crescente frequenza  e diffusione degli incendi negli impianti di trattamento rifiuti,  stanno scuotendo la popolazione, preoccupata per i rischi ambientali e per la salute umana che ne possono derivare.

Il Ministero dell’Ambiente, è intervenuto per individuare e suggerire agli operatori, le iniziative più opportune per prevenire e ridurre fortemente il rischio del verificarsi di tali fenomeni, con Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 21 gennaio 2019.

Le linee guida contengono criteri operativi e gestionali di base  per lo stoccaggio ed il raggruppamento negli impianti che gestiscono rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, da ritenersi integrativi rispetto alla normativa dettata in tema di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008, al DM 10 marzo 1998 con specifico riferimento al rischio di incendio, nonché al DM 29 gennaio 2007 sulle migliori tecniche disponibili in materia di gestione di rifiuti con particolare riferimento allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti.

Orbene, quanto alle modalità di gestione, le linee guida suggeriscono quanto di seguito:

“In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione. Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo”.

Pertanto, appare imprescindibile, al fine di prevenire il verificarsi di incendi, che la gestione operativa dell’impianto sia affidata ad un Direttore Tecnico, individuato come soggetto di comprovate capacità tecnico-scientifiche, che assicuri la propria presenza in impianto e segua ogni singola fase operativa, dall’accettazione dei carichi in entrata fino a quella eventuale del trasporto a diverso impianto.

Si ritiene che al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incarico, al Direttore Tecnico dovrebbe essere conferita delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/20081.


1 D.Lgs. 81/2008_ Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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