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Nel linguaggio comune si sente parlare di intermediario di rifiuti senza una precisa cognizione di quanto tale definizione racchiuda.
Ed invero, l’art. 1831, comma 1, lett. l) d.lgs. 152/06 definisce intermediario colui che “dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
L’intermediario, dunque “dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti” e, pertanto:
- non si occupa della raccolta2 dei rifiuti;
non si occupa del trasporto dei rifiuti.
Tale definizione appare, tuttavia, estremamente ampia e soggetta ad interpretazioni tanto che è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali volte a delimitarne gli ambiti.
Conseguentemente, su tale base normativa la giurisprudenza ha qualificato l’intermediario come quel soggetto professionale che - anche senza prendere il possesso materiale dei rifiuti - ha la “qualifica adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione” a cui, pertanto “possono essere demandate tutte le incombenze giuridiche e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, e cioè il trasporto e il recupero o smaltimento finale”3.
L’intermediario, dunque, è una figura professionale che si trova ad operare nei confronti dei produttori4 e dei detentori5 di rifiuti, ovvero di coloro che sono tenuti a disfarsene nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, consistenti appunto nell’avvio a recupero o lo smaltimento.
La funzione tipica degli intermediari “consiste in altri termini nel mettere a disposizione dei produttori e dei detentori le competenze tecniche necessarie per individuare le forme di trattamento più appropriate dei rifiuti”6.
Da quanto sin qui rilevato si desume che l’intermediario senza detenzione è soggetto distinto:
- dal produttore, perché non può evidentemente essere intermediario di sé stesso;
- dall’incaricato del trasporto, perché questa attività comporta necessariamente la detenzione del rifiuto;
- dal soggetto che esegue il recupero o lo smaltimento del rifiuto, per le stese ragioni esposte sopra.
L’intermediario può invece “svolgere tutte le attività materiali e giuridiche finalizzate al trattamento del rifiuto (ad es.: analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, verifica dell’idoneità trasportatore e dei mezzi, del tipo di destinazione e del destinatario, della relativa documentazione di accompagnamento ecc.), ed a tal fine fornisce al proprio mandante di tutte le informazioni necessarie a che il rifiuto possa essere conferito in conformità delle regole normative e tecniche vigenti”7.
Sul punto si sottolinea che l’intermediario senza detenzione è obbligato ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali (ex art. 2128, comma 5 del D.Lgs 152/06), al fine di definire un elenco degli operatori che operano nel settore, e permettere eventuali controlli.
In conclusione, conformemente al significato proprio della parola, “l’intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni tecnico-economiche offerte dal mercato”9.