Quali sono i compiti le responsabilità del Responsabile Tecnico ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 152/2006? Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali legifera in tal senso.

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Come noto, con il Decreto del Ministeriale 3 giugno 2014 n. 120 la figura del Responsabile Tecnico è stata specificatamente prevista come il requisito di capacità tecnica  che le imprese che intendono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono necessariamente possedere ai fini dell’iscrizione. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 di tale normativa è espressamente previsto che “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.”.

Ma in cosa si concretizzano, nello specifico, tali compiti? Ebbene, in virtù di quanto previsto al successivo comma 3 dello stesso articolo “il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico”. In forza di tale conferimento, pertanto, con la recente delibera 23 gennaio 2019, n. 1 il Comitato nazionale dell’Albo ha legiferato in tal senso stabilendo, per l’appunto, le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014”.

In particolare, con tale provvedimento, il Comitato specifica la generica disposizione di cui all’art. 12, comma 3  fornendo un elenco delle attività che il Responsabile tecnico è chiamate a svolgere nell’assolvimento del suo ruolo. A tal fine, il Comitato fornisce prima un elenco generico dei compiti che tutti i Responsabili tecnici, indipendentemente dalla categoria di iscrizione, sono chiamati a svolgere nel proprio ruolo e, in seguito, dedicando per ogni categoria di iscrizione una disposizione specifica contenente i compiti individuati per ciascuna categoria di iscrizione.

Per ciò che concerne i compiti generali di tutti i Responsabili tecnici l’art 1 della suddetta Delibera stabilisce che, questi, possono essere così circoscritti:

coordinamento delle attività degli addetti all’impresa;

definizione delle procedura di gestione delle eventuali urgenze, incidenti o eventi imprevisti;

controllo del rispetto delle condizioni dei provvedimenti di iscrizione;

verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Per ciò che riguarda, invece, le categorie 1, 4, 5 poiché le stesse riguardano, principalmente, le attività di trasporto di rifiuti ai compiti di cui sopra sono aggiunte tutte quelle responsabilità che concernono l’attività di trasporto e cioè

redazione dell’attestazione dell’idoneità dei mezzi;

controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche dei mezzi risultanti dalla suddetta attestazione;

definizione delle procedure pratiche di trasporto quale correttezza nelle operazioni di carico  e scarico, sicurezza del trasporto, presenza della documentazione ecc.

garantire la formazione dei conducenti circa gli obblighi di tracciabilità;

coordinamento dell’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico o delle regole di etichettatura e imballaggio.

Con riferimento alla categoria 8 (intermediazione e commercio) sono previsti il compito di formazione degli addetti all’impresa riguardo gli obblighi di tracciabilità nonché il controllo delle autorizzazioni dei soggetti a cui sono affidati i rifiuti.

Relativamente da ultimo alle categorie 9 e 10 (bonifica dei siti e bonifica dei siti contenenti amianto), nello specifico, è previsto il compito di produzione, congiuntamente con il legale rappresentante dell’impresa, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sono indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse nonché la verifica del mantenimento di tali condizioni.

Con tale provvedimento, pertanto, il Comitato Nazionale fornisce importanti chiarimenti sulle concrete attribuzioni che il Legislatore conferisce a tale figura, alcune chiaramente generali per tutte le categorie di iscrizioni e, altre, invece, appositamente previste in ragione della specificità di ogni categoria. Ad ogni modo appare indubbio che, lo stesso sia chiamato a vigilare sulle corretta applicazione della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti, sull’adeguata dotazione dei mezzi che l’impressa utilizza ai fini dell’attività di iscrizione e sulla verifica delle autorizzazioni dei soggetti a cui i rifiuti sono conferiti.

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