Quali sono gli indici giurisprudenziali della natura non occasionale del trasporto?

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Il trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione (art. 212 TUA), è punito a titolo di reato contravvenzionale, ai sensi dell’art. 256 co. 1 del TUA.

Trattandosi di reato istantaneo è sufficiente anche una sola condotta integrante la fattispecie tipizzata, purché detta condotta integri l’esercizio di una attività (intesa come attività di gestione dei rifiuti), e non sia assolutamente occasionale1, in caso contrario potrà essere punita solo a titolo di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 255 TUA.2

La Suprema Corte con sentenza della III sezione n. 29975 del 14 luglio 2016 aveva ritenuto che “il trasporto occasionale [di rifiuti] , inteso nel senso rigoroso di operazione soggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o anche solo continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall’ambito di operatività della norma incriminatrice”.

La Corte è tornata nuovamente sul punto, con sentenza della III sez. penale n. 36819 del 25 luglio 2017, precisando che alcuni elementi sintomatici della condotta, possono escludere l’occasionalità del trasporto, quali “l’ingente quantità di rifiuti denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali”, oltre “alla provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale, esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo raggruppamento, cernita, deposito”.

Con sentenza n. 10799 del 12 marzo 2018, la terza sez. penale ha ribadito tra gli indici: “la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito non rilevando appunto la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (in specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato)”.3

Dalla lettura delle pronunce giurisprudenziali sul punto, è possibile trarre alcuni elementi sintomatici della condotta che costituiscono indici di non occasionalità della stessa:

  • l’ingente quantità di rifiuti
  • un’attività implicante un minimum di organizzazione
  • la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale, esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione
  • la eterogeneità dei rifiuti gestiti
  • le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo raggruppamento, cernita, deposito
  • la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto,
  • lo svolgimento delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita
  • il fine di profitto perseguito dall’agente

Sembra invece non rilevare, la qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza del titolo, che potrebbe essere svolta anche di fatto o in modo secondario.


1 Sul punto v. C.ANNALORO, È gestione abusiva dei rifiuti quando la condotta non è occasionale, in Ambiente Legale Digesta, n. 2 Settembre-Ottobre 2016.

2 Sul punto v. C.ANNALORO, È gestione abusiva dei rifiuti quando la condotta non è occasionale, in Ambiente Legale Digesta, n. 2 Settembre-Ottobre 2016.

3 Cfr. anche Cass. sez. feriale penale n. 37608 del 2 agosto 2018.

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