Quali sono gli adempimenti da porre in essere se il carico viene respinto?

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Quando un carico di rifiuti giunge a destino presso l’impianto prescelto quest’ultimo, prima dell’accettazione, procederà a verificare la conformità del carico - rectius dei rifiuti in esso contenuti - rispetto alla documentazione fornita dal produttore e alla normativa in materia.

Ebbene, nel caso in cui vengano rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore in ordine ai rifiuti ovvero discrepanze in ordine alla documentazione il destinatario del rifiuto può – meglio deve – respingere il carico.

D’altra parte, è lo stesso Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)1 a prevedere una simile opzione per il destinatario finale all’interno della sezione ad esso dedicata.

In altre parole, poiché il destinatario con l’apposizione della propria firma sul FIR attesta quanto in esso dichiarato dal produttore nella sezione ad esso riservata, qualora riscontra delle irregolarità ben potrà decidere se accettare il carico, in tutto o in parte o respingere il carico.

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- il destinatario dovrà:

i. trattenere la copia del FIR

ii. riportare sul FIR il motivo del respingimento (totale o parziale)

iii. qualora previsto nella autorizzazione posseduta comunicare l’avvenuto respingimento alle autorità competenti.

- Il trasportatore potrà:

i. individuare un nuovo destinatario indicandolo sul FIR secondo normativa: “nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perchè quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonchè i motivi della variazione, devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni”2.

ii. riportare il carico al produttore.

- Se il trasportatore riporta il carico presso il produttore, questo dovrà:

i. prendere dal trasportatore la copia del FIR di propria spettanza con l’indicazione del carico “respinto3;

ii. conservare la prima copia del formulario insieme alla suddetta copia;

iii. registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di carico. In particolare, dovrà precisare nel campo annotazioni del registro che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione.


1 Art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006.

2 Circolare Ministeriale Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 lettera m) paragrafo 1).

3 Ciò in ragione del fatto che il destinatario è tenuto a spedire la quarta copia del FIR al produttore solo entro 3 (tre) mesi e, pertanto, non avendo altra documentazione lo stesso potrebbe venire a conoscenza del respingimento del carico solo dopo tre mesi con tutte le conseguenze in termini di responsabilità sulla gestione dei rifiuti.

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