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La Direttiva 2018/851/UE, è intervenuta a modificare la Direttiva del 2008, prevedendo una serie di misure volte a porre in essere una gestione sempre più ragionata in termini di recupero e riciclaggio di tali rifiuti.
Fra le modifiche apportate dalla suddetta Direttiva, nello specifico, rileva l’introduzione della definizione di rifiuti da demolizione e costruzione.
Fino a oggi detta tipologia di rifiuti risultava priva di una definizione normativa, che quindi differiva molto spesso da Regione a Regione, a secondo dei vari provvedimenti regionali di volta in volta adottati, al fine di disciplinarne le corrette modalità operative.
Anche la giurisprudenza, ha contribuito a circoscriverne l’ambito, stabilendone a esempio la natura di rifiuti speciali1 oppure, escludendone la natura di “sottoprodotti”2.
Tale lacuna, tuttavia, oggi è stata colmata dalla direttiva 2018/851/UE, che nel modificare la direttiva rifiuti (2008/98/CE), ha inserito all’interno dell’articolo 3, il comma 2-quater, recante appunto detta definizione.
E così è stato stabilito che: “2 quater) «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”.
La definizione, invero, si presenta alquanto scarna, tuttavia ulteriori indicazioni possono essere ricavate dalla direttiva 2018/851/UE, che nei suoi considerando stabilisce che:
- “È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di […] «rifiuti da costruzione e demolizione»” (considerando 9).
- “I rifiuti […] della costruzione e demolizione, […] sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani” (considerando 10).
- “Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018” (considerando 11).
In conclusione, quindi, con la nuova definizione comunitaria, i rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione – inclusa quella derivante da attività fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare –e sono riconducibili ai codici CER 173.