Quali modifiche sono state apportate dalla Direttiva 2018/851/UE in materia di definizione di rifiuti da demolizione e costruzione?

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La Direttiva 2018/851/UE, è intervenuta a modificare la Direttiva del 2008, prevedendo una serie di misure volte a porre in essere una gestione sempre più ragionata in termini di recupero e riciclaggio di tali rifiuti.

Fra le modifiche apportate dalla suddetta Direttiva, nello specifico, rileva l’introduzione della definizione di rifiuti da demolizione e costruzione.

Fino a oggi detta tipologia di rifiuti risultava priva di una definizione normativa, che quindi differiva molto spesso da Regione a Regione, a secondo dei vari provvedimenti regionali di volta in volta adottati, al fine di disciplinarne le corrette modalità operative.

Anche la giurisprudenza, ha contribuito a circoscriverne l’ambito, stabilendone a esempio la natura di rifiuti speciali1 oppure, escludendone la natura di “sottoprodotti”2.

Tale lacuna, tuttavia, oggi è stata colmata dalla direttiva 2018/851/UE, che nel modificare la direttiva rifiuti (2008/98/CE), ha inserito all’interno dell’articolo 3, il comma 2-quater, recante appunto detta definizione.

E così è stato stabilito che: “2 quater) «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione”.

La definizione, invero, si presenta alquanto scarna, tuttavia ulteriori indicazioni possono essere ricavate dalla direttiva 2018/851/UE, che nei suoi considerando stabilisce che:

- “È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di […] «rifiuti da costruzione e demolizione»” (considerando 9).

- “I rifiuti […] della costruzione e demolizione, […] sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani” (considerando 10).

- “Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018” (considerando 11).

In conclusione, quindi, con la nuova definizione comunitaria, i rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione – inclusa quella derivante da attività fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare –e sono riconducibili ai codici CER 173.


1 Cass. pen. Sez. III, 27 giugno 2013, n. 37541: “Gli inerti provenienti da demolizioni di edifici sono rifiuti speciali, trattandosi di materiale espressamente qualificato come tale dal D.Lgs. n. 152/2006, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (nella specie, è stato condannato l’appaltatore dei lavori edili che si era impegnato a trasportare i materiali di risulta in discariche autorizzate sicché, quale titolare di una posizione di garanzia, aveva l’onere di accertare che il rifiuto venisse correttamente smaltito; di conseguenza, la sua responsabilità non poteva escludersi per il solo fatto di aver incaricato altro soggetto del trasporto del materiale)”.

Cass. pen. Sez. III Sent., 13 aprile 2011, n. 16727 “I materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi; l’eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge”.

2 Cass. pen. Sez. III Sent., 06 ottobre 2011, n. 45023 “Non sono qualificabili sottoprodotti i rifiuti inerti da demolizione utilizzati, previo trattamento di stabilizzazione e frantumazione, per realizzare un’opera stradale”.

3 CER 17 (rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione - compreso il terreno prelevato da siti contaminati).

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