Quali differenze tra MPS (Materie prime secondarie) e EOW (End of Waste)?

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Non sfugge ai più che molto spesso si sente parlare di MPS (Materie Prime Secondarie) in relazione a materiali che non possono più essere compresi nella disciplina dei rifiuti in quanto hanno subito una attività di recupero.

Tale concetto è il frutto della normativa comunitaria1  sancita dalla nota Direttiva 2008/98/CE e ripresa dalla normativa nazionale2 rappresentata dal D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, l’utilizzo di tale definizione non è ad oggi del tutto conferente con la normativa in vigore a seguito dell’abrogazione dell’art. 181-bis D. Lgs. n. 152/2006 (“Materie, sostanze e prodotti secondari”) da parte del D. Lgs. n. 205/20103 .

Ed invero, il suddetto concetto può ritenersi completamente assorbito nell’ attuale definizione di End Of Waste (EOW).

Con quest’ultima (tradotta “Cessazione della qualifica di rifiuto”), infatti, si intende l’esito di un processo di recupero4 a cui vengono sottoposti i rifiuti, a seguito del quale questi cessano la qualifica di rifiuti e tornano ad essere dei nuovi prodotti.

L’attuale disciplina in materia di End Of Waste e contenuta all’interno dell’art. 184-ter12 D. Lgs. n. 152/2006, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Ebbene, secondo il comma 1 dell’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 (che, di fatto, riprende letteralmente il contenuto dell’art. 65, 1 comma della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE14) un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici (si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite);

2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto (il fatto che esista un mercato dimostra che difficilmente l’oggetto derivante dal recupero sarà abbandonato);

3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (l’oggetto deve, cioè, poter garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo, conformemente tanto alle norme di legge quanto alle norme tecniche relative al bene specifico);

4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana (si deve poter consentire un utilizzo del prodotto ottenuto nel pieno rispetto dei principi generali in materia di tutela ambientale).

In conclusione, è possibile affermare che i materiali che ad oggi cessano la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 devono indicarsi come materiali End of Waste e non più come MPS in quanto tale ultima definizione risulta legata alle precedenti disposizioni normative dell’art. 181 bis del D. Lgs. n. 152/2006 non più in vigore.


1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.

3 D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

4 Art. 183 (definizioni) D. Lgs. n. 152/2006 lett. t): “recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.

5 L’art. 6 (cessazione della qualifica di rifiuto) comma 1 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE stabilisce i criteri specifici per cui un rifiuto cessa di essere tale:

- è comunemente utilizzato per scopi specifici;

- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

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