Quale procedura si applica al trasporto transfrontaliero di rifiuti nei paesi non OCSE?

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La disciplina in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è connotata da particolare complessità in quanto presuppone l’intrecciarsi di diverse normative ed il corretto coordinamento tra le fonti è invero indispensabile al fine di giungere ad una sintesi delle disposizioni applicabili in relazione a ciascun singolo caso.

La normativa nazionale in materia di rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/2006), si integra1 pertanto con la normativa europea e con la normativa interna del paese di destinazione.

Invero, l’Unione europea, con l’approvazione del Regolamento (CE) 1013/20062 si è dotata di un sistema di controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno dei suoi confini ed in relazione ai Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE3) e ai Paesi terzi che hanno firmato la Convenzione di Basilea.

I paesi che non hanno sottoscritto alcuno dei suddetti accordi internazionali in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti - ai fini dell’applicazione del Regolamento europeo in oggetto – sono qualificati come “Paesi non OCSE”.

Per le esportazioni verso paesi non OCSE, di rifiuti destinati al recupero4 ed elencati negli allegati III e IIIA del regolamento medesimo, la Commissione Europea ha richiesto a ciascun paese di indicare tipologia dei rifiuti esportabili verso il loro territorio ed eventuali procedure di controllo.

All’esito delle comunicazioni ricevute, la Commissione ha emanato il Regolamento (CE) n. 1418/20075, aggiornato dal Regolamento del 23 luglio n. 674/2012, ove è previsto (art. 1-bis), che per le spedizioni verso i paesi non OCSE che  non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applichi l’art. 18 di detto Regolamento.

Tale disposizione prevede che:

il soggetto che organizza la spedizione sia posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione;

tale soggetto organizzatore della spedizione sia tenuto alla predisposizione della comunicazione di cui all’Allegato VII del Regolamento, che dovrà essere dal medesimo debitamente sottoscritta prima dell’inizio della spedizione;

il contratto posto in essere fra il soggetto organizzatore della spedizione ed il destinatario della spedizione incaricato del recupero dei rifiuti importati inizia ad avere efficacia al momento dell’inizio della spedizione e deve contenere obbligatoriamente specifiche statuizioni in ordine all’obbligo.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 18 comporta l’illiceità della spedizione, con conseguente, integrazione dei dei reati di cui agli artt. 258, 259 D. Lgs. 152/2006 e art. 452-quaterdecies c.p.


1 Cfr. art. 194-ter Dlgs 152/2006

2 Regolamento (Ce) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 Giugno 2006 relativo alle Spedizioni di Rifiuti.

3 Decision of the Council C(2001)107/Final concerning the control of transboundary movements of wastes Destined for recovery operations, as amended by C(2004)20. Cfr. http://www.oecd.org/env/waste/30654501.pdf

4 I rifiuti destinati allo smaltimento non possono essere esportati così come previsto dall’art. 34 Reg. 1013/2006.

5 Regolamento relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

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