Qual’è la sanzione prevista per l’ente in caso di omessa bonifica?

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Il reato di omessa bonifica, disciplinato all’art. 452-terdecies c.p., rientra tra quei reati introdotti nel codice penale dalla L. 68 del 22 maggio 2015, rubricata Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, volta a sanzionare per il tramite del codice penale le forme di aggressione e lesione al bene giuridico ambiente.

L’inclusione all’interno del codice penale della suddetta fattispecie, come anche le altre inserite nel titolo VI-bis Libro II del summenzionato codice, ha comportato una necessaria revisione del quadro normativo data la fuoriuscita dei reati ambientali dal Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al D.Lgs. 152/2006.

Ebbene, le fattispecie definite come ecoreati e contenute nel titolo VI-bis del codice penale, sono state oggetto di una Circolare di Confindustria del 4 novembre 2015 che ha posto in luce lo scopo del Legislatore nel voler includere i suddetti reati (quasi tutti) nel novero dei reati presupposto in materia ambientale di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

La specificazione in merito alla non totale inclusione degli ecoreati nel decalogo 231 è doverosa in quanto, l’ecoreato oggetto del presente quesito non rientra tra quelli inseriti nel citato decreto e, quindi, non comporta la responsabilità per fatto reato dell’ente.

Ed infatti, come accenna Confindustria nella suindicata Circolare: la maggioranza - non la totalità - dei nuovi reati costituisce anche presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ossia rappresentano reati che, se commessi da dirigenti o dipendenti di una società/ente “a vantaggio o nell’interesse” della stessa, possono comportare, oltre che la condanna della persona fisica responsabile, anche la condanna in capo alla medesima società/ente con sanzioni economiche e interdittive.

La scelta dei delitti ambientali più gravi è stata dettata dalla volontà di contemplare nei Modelli di gestione di cui all’art. 6 comma 1 lett a) del D.Lgs. 231/2001, degli strumenti idonei a prevenire le fattispecie delittuose più gravi ed infatti l’art. 452 terdecies del c.p. si può definire come sussidiario rispetto ad altre fattispecie contenute nel decreto 231.

Ed invero l’art.452 terdecies c.p. si apre con una clausola di sussidiarietà prevedendo l’applicazione della sanzione “salvo che il fatto non integri più grave reato”, nello specifico l’articolo in parola prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Parallelamente rispetto a quanto disposto dell’art. 452 terdecies c.p., il TUA prevede, all’art. 257 (bonifica dei siti), sanzioni nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il comma 1 dell’art. 257 del TUA prevede “la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 2421 e seguenti”.

Il comma 2 del medesimo articolo del TUA invece stabilisce che “si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Anche in questo caso dunque la sanzione è condizionata all’avvenuta bonifica per quanto mentre l’omessa bonifica di cui al codice penale non è prevista tra i reati presupposto di cui al decreto 231, le condotte tipiche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 257 del TUA, costituiscono fattispecie idonea a generare la responsabilità per fatto reato dell’ente ai sensi del decreto 231.

In conclusione laddove l’omessa bonifica fosse disposta ai sensi dell’art. 257 del TUA questa comporterebbe altresì una sanzione per l’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 art. 25-undecies comma 2 lett. c) quale:

- da 100 quote (pari ad Euro 25.800,00) fino ad un massimo di 200 quote (pari ad Euro 309.800,00)  nel caso di inquinamento causato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio;

- da 150 quote (pari ad Euro 38.700,00) fino a 250 quote (pari ad Euro 387.250,00)  nel caso di inquinamento causato da sostanze pericolose.

Non vi è invece responsabilità 231 nel caso di contestazione dell’art. 452-terdecies c.p.


1 Art. 242 (Procedure operative ed amministrative) del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede le operazioni da porre in essere al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

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