Quale è il confine tra fertirrigazione e spandimento vietato dei reflui oleari?

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La Cassazione Penale1 sui reflui oleari, ribadisce il confine tra utilizzazione agronomica e abbandono incontrollato vietato delle acque del frantoio.

Integra il reato previsto dall’art. 256, comma 2, del d.lgs n. 152/06 lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli.

L’art.1122 del d.lgs n. 152/06 consente l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e si può applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano, quindi, una loro utilità ai fini agricoli.3

Ed infatti legge n. 574 del 1996 menziona  una serie di disposizioni che conducono a ritenere che è consentita unicamente l’utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide). Ne discende che è consentito l’applicazione dei reflui al terreno solo se finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo. Si esclude in assoluto che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l’abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive4.

Presupposto imprescindibile per l’effettuazione della pratica della fertirrigazione è, pertanto, l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che l’attività sia di una qualche utilità per l’attività agricola svolta nonché un’indagine sullo stato, le condizioni e le modalità dì utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica. In altre parole, deve trattarsi di un’attività la cui finalità sia effettivamente il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali. Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, i tempi e le modalità dì distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione5.

In conclusione la pratica della fertirrigazione del terreno e quindi l’esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del d.lgs n. 152/06, presuppone, le condizioni suesposte dall’elaborazione giurisprudenziale.


1 Cass. Pen., del 21 novembre 2018, n. 52422.

2 Art. 112. Utilizzazione agronomica: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto.

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall’articolo 137, comma 15”.

3 Cass. Pen., Sez. III, del 17 giugno 2014,  n. 40533; Cass. Pen., sez. III, del 10 giugno 2016, n. 24361.

4 In tal senso Cass. Pen. Sez. III, del 1 ottobre 2014, n. 40533.

5 In tal senso Cass. Pen.,Sez. III, del 10 giugno 2016, n.24361.

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