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La disciplina in materia di discariche è contenuta nel Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, anche noto come Decreto Discariche.
La Discarica viene definita ai sensi dell’art. 2 “Definizioni” del Decreto Discariche come area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti, adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
In tale quadro, per circoscrivere l’ambito d’applicazione della normativa sulle discariche è anzitutto necessario distinguere la fattispecie dello stoccaggio di rifiuti.
Per stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, si intendono:
“le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”.
Lo stoccaggio rappresenta un’operazione di gestione dei rifiuti consistente nel deposito del rifiuto in un sito, in attesa della sua destinazione finale. Per l’effetto esso deve essere autorizzato.
I limiti temporali di giacenza dei rifiuti stoccati sono disciplinati proprio dal Decreto Discariche laddove prevede che siano escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di discariche:
- o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale;
- o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Ebbene, superati tali limiti, non saremo più di fronte ad uno stoccaggio bensì ad una discarica, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina applicabile.
Ulteriormente, il Decreto Discariche all’ art. 3, comma 2 esclude espressamente dalla propria area di applicazione:
a) le operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) l’impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
Infine, l’art. 3, comma 2 Decreto Discariche esclude dall’ambito di applicazione della disciplina in commento la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo pre-produzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, laddove rientri nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Alla luce di quanto esposto l’ambito di applicazione della disciplina in materia di discariche esclude lo stoccaggio di rifiuti, le operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, l’impiego di rifiuti inerti a fini di costruzione nelle discariche, il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori, i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma.