Qual è il luogo di produzione dei rifiuti da manutenzione di un sistema fognario?

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L’articolo 230 comma 5 specifica che: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.

Nel caso in esame, dunque, è la stessa norma che ci aiuta a individuare il soggetto produttore del rifiuto, identificandolo in “colui che svolge l’attività manutentiva”.

Ciò che rileva – ai fini dell’attribuzione della qualifica di produttore nella fattispecie in esame – è quindi chi “effettua” materialmente l’attività di pulizia manutentiva.

Sarà, infatti, tale soggetto ad essere considerato giuridicamente il produttore dei rifiuti.

In più, il secondo capoverso del citato articolo prevede espressamente che i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie possono essere:

i. “conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero” o, in alternativa,

ii. “raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.

La norma, pertanto, prevedendo la possibilità di raggruppare temporaneamente i rifiuti in esame presso la sede o l’unità locale del manutentore, ha implicitamente consentito – sulla base di una scelta discrezionale del manutentore medesimo - di considerare tali luoghi (la sede o l’unità locale del manutentore) come il luogo giuridico di produzione dei rifiuti.

Molteplici ragioni inducono a propendere per tale interpretazione. In primo luogo, infatti, da un punto di vista prettamente logico, deve evidenziarsi che non avrebbe avuto senso prevedere la possibilità – per il manutentore – di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la propria sede o l’unità locale, se poi da tale scelta non ne fosse automaticamente conseguito che i rifiuti medesimi si considerano (giuridicamente) prodotti in tali luoghi.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi che qualora l’alternativa in esame – ovvero quella di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o l’unità locale del manutentore - fosse “svincolata” dal concetto di deposito temporaneo, e quindi da quello di luogo (giuridico) di produzione del rifiuto, il raggruppamento di rifiuti andrebbe inevitabilmente a costituire un vero e proprio stoccaggio di rifiuti che, ai sensi della normativa ambientale, necessita di un’apposita autorizzazione.

Conseguentemente, qualora il Legislatore, con la disposizione in esame, avesse effettivamente voluto prevedere la possibilità - per il manutentore - di costituire non già un deposito temporaneo (come noto, non soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione), bensì uno stoccaggio di rifiuti, il medesimo avrebbe certamente (e necessariamente) dovuto specificare che in tale particolare ipotesi, non essendo richiesta alcuna preventiva autorizzazione, si stava derogando al regime ordinario il quale, infatti, impone un’apposita autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti. Ma tutto questo non è stato previsto.

In definitiva, può evincersi che, il luogo di produzione giuridico di rifiuti presso un sistema fognario è rappresentato dalla sede o unità operativa del soggetto che ivi svolge attività manutentiva.


1 Art. 2 punto 35 Reg. CE/1013/2006.
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