Può essere richiesta la bonifica dei siti inquinati ad una società incorporante l’ente responsabile dell’inquinamento?

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La domanda trova la sua ragion d’essere nel caso connesso all’intervenuta fusione di due società per incorporazione.

La fusione così come descritta ai sensi degli artt. 2501 (forme di fusione) c.c. ss., è quell’operazione per la quale due o più società si riuniscono in una sola, tra le diverse tipologie di fusione si riscontra quella per incorporazione secondo cui una o più società si concentrano in un’altra preesistente.

Tale operazione societaria comporta l’assunzione di diritti ed obblighi delle società incorporate da parte dell’incorporante, proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione medesima così come disposto dall’art. 2504-bis (effetti della fusione) comma 1 c.c. che prevede che:

“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Alla luce di quanto esposto si evidenzia che i soggetti partecipi alla fusione si evolvono migrando diritti ed obblighi nel nuovo ente giuridico.

Detto corollario trova applicazione anche per quanto riguarda l’istituto della bonifica di cui all’art. 244 del TUA, connesso all’attività industriale precedente all’intervenuta fusione per incorporazione che prevede una responsabilità del soggetto incorporante in dette condotte seguendo diversi corollari.

In primo luogo rileva sul punto il carattere permanente del danno ambientale da cui si ricava che il soggetto agente nella condotta inquinante rimane obbligato a riparare il danno prodotto con la sua condotta nei termini e nella misura individuata dalla successione delle leggi nel tempo.

Ne segue che laddove si siano avvicendate modifiche normative riguardanti il ripristino dello stato dei luoghi a causa di inquinamento industriale, troveranno applicazione gli istituti a tutela dell’ambiente vigenti nel tempo in cui si accerta il pregiudizio arrecato.

Il problema si ha laddove l’accertamento avvenga in un momento successivo rispetto all’intervento dell’incorporazione in ragione della quale il soggetto incorporante potrebbe addurre la propria estraneità rispetto all’inquinamento antecedente la modifica societaria occorsa.

La suddetta obiezione però non trova fondamento in quanto il subentro negli obblighi e nei diritti dell’incorporata si applica anche agli oneri di bonifica senza che questo possa costituire violazione del principio di irretroattività.

Non solo, l’Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019 ha precisato che trovano applicazione gli strumenti di ripristino ambientale di siti inquinati anche nei casi in cui le condotte illecite si siano tenute in una normativa in tal senso.

Il motivo di tale estensione di tutela è dettato dal fatto che, in realtà, non si è mai avuta un’assenza di tutela rispetto al rischio da inquinamento, potendo rinvenirsi, in ogni caso, nel combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione in base ai quali:

- Art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

- Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

In ragione delle suindicate norme Costituzionali, l’ambiente deve essere considerato bene giuridico individuale e come tale deve essere considerato meritevole di tutela, sul piano civilistico, protetto mediante la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) c.c.

In ragione di quanto esposto si può concludere che gli interventi di bonifica di cui all’art. 244 del TUA sono posti a carico del responsabile dell’inquinamento inteso in senso ampio ovverosia anche laddove questo sia stato incorporato in altro soggetto giuridico.

Ne consegue che lo stesso sarà sanzionabile “con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”, ai sensi dell’art. 452-terdecies (omessa bonifica) c.p., laddove non provveda nell’erronea convinzione che detto onere non afferisca al soggetto originato dalla fusione per incorporazione.

Unitamente a tali soggetti, risulta altresì coobligato il proprietario del sito inquinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 253 del TUA.

In ogni caso, se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda neanche il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari per operare una bonifica dei siti inquinati. Saranno adottati dall’amministrazione competente.

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