Permane in capo alla Provincia e non al Comune il potere di ordinare l’adozione di misure di messa in sicurezza di un sito di interesse nazionale?

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sentenza del 5 giugno 2019 n. 30411, ha ribadito che la competenza di emanare una ordinanza con la quale il responsabile dell’inquinamento sia diffidato a provvedere alla bonifica di un sito potenzialmente contaminato non può essere ravvisata in capo al Comune bensì alla Provincia.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti interrati e conseguente predisposizione di un piano di indagini preliminari al fine di accertare l’eventuale superamento delle soglie di CSC e attivazione delle previste procedure di bonifica di un’area ricadente all’interno di un sito di interesse nazionale

La società ricorrente deduce che in realtà il provvedimento impugnato sfuggirebbe alla competenza del Comune.

Ciò in quanto, in tema di bonifica di siti potenzialmente contaminati, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006, la competenza ad emettere l’ordinanza, con la quale il responsabile dell’inquinamento è diffidato a provvedere, appartiene alla Provincia e non al Comune.

Si sottolinea, in particolare, una differenza tra le procedure previste per l’abbandono dei rifiuti (art. 192 T.U.A.) e quelle relative alle bonifiche (art. 239 e s.s.) e, di conseguenza, sarebbero diverse anche le competenze da parte delle diverse autorità.

Infatti, il D.lgs. 152/2006 prevede all’art. 1922 che sia il Comune ad emanare l’ordinanza di rimozione, laddove, in merito alle procedure eventualmente finalizzate alle bonifiche, all’art. 2443 prevede la competenza dell’Ente provinciale.

Nello specifico come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa4 l’art. 252 del D.lgs. n. 152 del 20065, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolve al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dall’art. 244, ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria, necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.

Posto quanto sopra, tale competenza provinciale permane anche in presenza di un sito di interesse nazionale.

Va, infatti, evidenziato che:

- l’art. 244 non distingue tra siti di interesse nazionale e siti diversi;

- l’art. 252 riserva al Ministero soltanto le procedure di bonifica di cui all’art. 242, facendo riferimento ad una fase del procedimento certamente successiva rispetto a quella in cui si innesta la competenza provinciale;

- nel momento in cui la Provincia adotta l’ordinanza di cui all’art. 244 non è nemmeno certo che il sito necessiti di bonifica (perché non è stato ancora accertato il superamento delle soglie di cui all’art. 242, comma 2);

- sul piano della ratio, del resto, tale interpretazione trova ulteriore conferma nella considerazione che la messa in sicurezza d’emergenza presuppone esigenze di celerità che possono certamente giustificare la deroga alla competenza ministeriale a favore dell’Amministrazione provinciale quale Ente più vicino al territorio contaminato e, quindi, presumibilmente meglio in grado di intervenire rapidamente”6.

Dunque, posto che permane in capo alla Provincia e non al Comune il potere di ordinare l’adozione di misure in via provvisoria per la messa in sicurezza di emergenza di un sito, questo rimane in capo al medesimo Ente anche laddove l’area ricadesse all’interno della perimetrazione di un sito di interesse nazionale.


1 TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041.

2 D.lgs. 152/2006, art. 192 “Divieto di abbandono”, comma 3 “[…] Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

3 D.lgs. 152/2006 art. 244 “Bonifica dei siti contaminati”, comma 2 “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”.

4 ex multis T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 giugno 2012, n. 1145.

5 D.lgs. 152/2006 art. 252 “Siti di interesse nazionale”- comma 4 “La procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, sentito il Ministero delle attività produttive”.

6 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2011, n. 2249.

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