Per istallare pannelli solari fotovoltaici sulla sommità di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico è necessario ottenere un titolo autorizzativo laddove gli stessi non siano visibili dagli spazi pubblici esterni?

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In base alla disciplina di cui all’art. 136, Codice dei Beni Culturali - D. Lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42 – la qualifica di immobili od aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico, può essere attribuita a:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La riconduzione di uno di questi bene a tale qualifica – anche detta apposizione di vincolo paesaggistico - può essere operata:

a) con provvedimento regionale, in base al procedimento di cui agli art. 140 ss. del Codice di Beni Culturali;

b) con provvedimento ministeriale, in base al procedimento di cui agli art. 142 ss. del Codice di Beni Culturali;

c) con individuazione a mezzo di piano paesaggistico, in base al disposizione di cui all’art 143 ss. del Codice di Beni Culturali.

In ragione dell’apposizione del vincolo paesaggistico su un immobile od area, proprietari, possessori o detentori non possono distruggerlo, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici.

Inoltre, nel caso di interventi, sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione, astenendosi fino a tale momento dall’avviare i lavori.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Essa è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione deve essere sottoposta a nuova autorizzazione

In tale quadro normativo, è di recente intervenuto il DPR del 13 febbraio 2017, n. 31 denominato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Questa normativa ha individuato una serie di interventi di lieve entità, puntualmente indicati all’allegato B, per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché una serie di interventi esonerati anche dall’obbligo di procedura semplificata, contenuti all’allegato A e dall’art. 4 del medesimo D.P.R..

Ebbene, l’allegato B al punto B.8. cita quali interventi soggetti a autorizzazione semplificata: l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. del 3 marzo 2011, n. 28, ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c); installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.

Viceversa, l’allegato A al punto A.6 cita quale intervento esonerato da autorizzazione: l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c).

Alla luce di quanto esposto, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sulla sommità di un edificio dichiarato di notevole interesse paesaggistico, laddove gli stessi non siano visibili dagli spazi pubblici esterni, rientra tra le attività liberalizzate dal D.P.R. 31/2017 e, per l’effetto, non deve essere autorizzata.

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