Per il conseguimento dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di spazzamento è possibile far valere il possesso di una macchina operatrice?

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L’articolo 58 del Nuovo codice della strada – D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 –  definisce le macchine operatrici nei termini di seguito esposti:

“Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità  stabilite dal regolamento di esecuzione”.

In tale quadro, occorre capire se e a che condizioni le macchine rientranti in detta definizione possano essere utilmente iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, al fine di conseguire l’iscrizione in categoria 1 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani con particolare riferimento all’attività di spazzamento meccanizzato.

Ed invero, lo spazzamento meccanizzato è un’attività di gestione di rifiuti che deve essere specificatamente autorizzata mediante iscrizione nell’apposita categoria dell’albo, non potendo essere eseguita con iscrizione in categoria 1 ordinaria, stante la specificità dei mezzi richiesti.

In proposito è intervenuto di recente con una circolare esplicativa il Comitato Nazionale del’Albo del 17 dicembre 2019, n. 11, chiarendo che le macchine operatrici possono essere iscritte:

Nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo delle macchine stesse o del cantiere”;

Nella categoria 1 per l’attività di spazzamento meccanizzato di cui all’allegato C della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificati con i codici dell’EER 20.03.02 e 20.03.03;

Nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e “raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su spiagge marittime e sulle rive dei fiumi e dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12  settembre 2017.

In ragione di quanto esposto risulta possibile iscrivere le macchine operatrici quali mezzi per la realizzazione dell’attività di spazzamento meccanizzato alle condizioni di seguito esposte.

In primo luogo, le stesse dovranno essere identificate come spazzatrici.

In secondo luogo dette spazzatrici potranno essere utilizzate solo per lo spazzamento dei rifiuti compatibili con i CER indicati dalla Circolare del Comitato Nazionale, e segnatamente i “Rifiuti dei mercati” e i “Rifiuti della pulizia stradale”.

Si aggiunge infine che le sezioni interessate dalla richiesta di iscrizione di detti mezzi saranno tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o in mancanza di targa, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore delle macchine operatrici in disponibilità dell’azienda.

Pertanto, è ben possibile iscrivere quali mezzi per l’attività di spazzamento meccanizzato di cui alla categoria 1 ANGA le c.d. macchine operatrici, purché le stesse siano identificate come spazzatrici e utilizzate esclusivamente per la raccolta dei CER 20.03.02 “Rifiuti dei mercati” e 20.03.03. “Rifiuti della pulizia stradale”.

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