Omessa indicazione del peso a destino: che tipo di sanzione si applica?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 il Formulario di Identificazione Rifiuti, ai fini del trasporto, degli stessi deve contenere almeno i seguenti dati:

a) nome e indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome e indirizzo del destinatario.

Come noto, ai sensi della Circolare 4 agosto 1998 (relativa alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto) è previsto che, alla voce “quantità” del FIR deve essere indicata la quantità dei rifiuti trasportati. Qualora tuttavia la particolare natura del rifiuto lo renda suscettibile di variazioni di peso durante il trasporto ovvero l’indisponibilità di una bilancia non permetta di indicare il peso preciso dovrà essere contrassegnata la casella relativa al “peso da verificarsi a destino”. Si precisa in ogni caso che, anche in tale ipotesi, l’indicazione del peso risulta comunque necessaria se pur approssimativa.

Ebbene, in assenza di tale informazione all’interno del formulario che tipo sanzione è prevista?

Ai sensi dell’art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 è previsto che a coloro che effettuano l’attività di trasporto rifiuti in assenza del formulario di cui all’art. 193 dello stesso decreto ovvero con l’indicazione di dati incompleti o inesatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. A tale disposizioni si aggiunge inoltre quanto previsto al successivo comma 5 il quale prevede espressamente che qualora i dati contenuti all’interno della comunicazione al catasto dei rifiuti ovvero nel registro di carico e scarico o nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati siano sufficienti al fine di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa sanzione ridotta si applica quando le indicazioni di cui al comma 4 sopra descritto sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

Ebbene, con Ordinanza n. 34038 del 19 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata circa l’omessa indicazione del peso del rifiuto sul formulario (FIR) escludendo in tal caso l’applicazione della sanzione ridotta sopra descritta.

Ed invero in tal caso, ritiene il Giudice di legittimità, dovrà essere applicata la sanzione piena in quanto tale informazione, se mancante, non è ricostruibile sulla base delle altre informazioni contenute all’interno del Formulario di Identificazione Rifiuti (condizione necessaria, invece, per l’applicazione della sanzione ridotta di cui all’art. 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

In particolare, nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva ritenuto il ricorrente punibile per la violazione dell’articolo 258, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/20076 a causa della inesatta compilazione dei formulari di trasporto e del registro di carico e scarico dei rifiuti, poiché in alcuni FIR il peso era stato accettato per intero, ma non verificato a destino, mentre in altri FIR non risultava nessuna indicazione quanto al peso del carico a destino.

In conclusione, pertanto, in accordo con quanto espresso dalla Corte di Cassazione, l’omessa indicazione del peso all’interno del Formulario di Identificazione Rifiuti (anche nel caso di peso da verificarsi a destino) comporta l’irrogazione della sanzione ordinaria (e non in misura ridotta) di cui all’art. 258 comma 4 del D.lgs. 152/2006 in quanto trattasi di informazione non desumibile sulla base delle altre informazioni contenute all’interno del FIR stesso ovvero altra documentazione (condizione invece necessaria per l’applicazione della sanzione in misura ridotta).

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