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Il giudice ha il potere di emanare un ordine finalizzato alle conseguenze dell’illecito e, pertanto, vanta una funzione speciale avente carattere amministrativo, esercitata in sede di giurisdizionale. In tal senso si è espressa la giurisprudenza in relazione all’ordine di demolizione urbanistica, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 oppure di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/20011.
Il potere del Giudice di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) si ravvisa, quindi, quale potere in parallelo all’autorità amministrativa titolare di autonomo potere e la natura è quella di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale2.
Tale potere deve esercitarsi entro i limiti in cui è espressamente consentito. Si ricorda in proposito l’art. 23 Cost., che istituisce una riserva relativa di legge in tema di imposizioni personali i patrimoniali3.
La giurisprudenza espressamente ritiene che l’ordine di bonifica quale risanamento del sito inquinato, è ancorato al rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione in relazione alla specifica destinazione d’uso e deve avvenire secondo le specifiche norme di cui all’art. 2424 e ss. del d.lgs n. 152/2006, disponendo specificamente la norma “fatti salvi gli obblighi di bonifica”, da intendersi, quindi, quelli normativamente previsti (indicati dal Titolo V della Parte Quarta del d.lvo 152/2006) e non potendo il giudice, in presenza di norme specifiche, modulare liberamente il contenuto degli interventi di bonifica5.
Ne consegue che la procedura di bonifica dovrà avvenire secondo le procedure previste dal titolo V del d.lgs n. 152/2006, delle quali il Giudice dell’Esecuzione potrà successivamente prendere atto.
Tuttavia, da ciò si distingue il caso in cui il Giudice, applicando il principio generale di cui all’art. 165 cod.pen., subordini la sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito la bonifica.
In questo caso, diversamente, la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non sarà necessariamente quella del d.lgs. n. 152 del 2006, ma potrà coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, soggetta al controllo dell’autorità giudiziaria o di un organo tecnico appositamente delegato e che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione6.
1 Cass. Pen. Sez. III, del 7 luglio 2015, n. 36387; Sez.III, dell’8 novembre 2016, n.1158.
2 Cass. Pen., Sez. III, del 27 giugno 2019, n. 28175.
3 Cass. Pen. Sez. III, del 10 giugno 2014, n. 28577.
4 Art. 242. Procedure operative ed amministrative – comma 1-2: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo…”.
5 Cass. Pen., Sez. III, del 27 giugno 2019, n. 28175.
6 Cass. Pen., Sez. III, del 20 novembre 2006, n.13456; Cass. Pen., Sez. III, del 27 giugno 2019, n. 28175.