Nel 2019 si protrae la deroga al metodo normalizzato per la Tari?

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Il comma 1093 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145  - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – ha prorogato al 2019 la possibilità di derogare ai limiti massimi e minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dalle tabelle allegate al Dpr 158/1999.

Ai sensi del  comma 651 della legge di stabilità 2014, infatti, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”.

Tuttavia, il successivo comma 652 prospetta un criterio alternativo per quegli enti che non hanno adottato sistemi puntuali di misurazione delle quantità conferite al servizio pubblico da parte degli utenti . Nello specifico, il comma 652 così modificato dal d.l. del 6 marzo 2014, n. 16 (cd. Salva Roma-ter) coordinato con la legge di conversione del 2 maggio 2014, n. 68 così dispone: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tab elle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.

Si autorizza, quindi, la deroga alla misura dei coefficienti di produzione, ma terminato il periodo transitorio i comuni saranno obbligati ad adottare valori che si collocano all’interno di quelli minimi e massimi indicati dal Dpr. n. 158/1999. Altra via concessa dalla legge per eludere la rigidità dei coefficienti è adottare il criterio alternativo che commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Ma questa via presuppone un lavoro di studio assai complicato1.

La deroga viene, tuttavia, procrastinata non solo per il 2017, ai sensi della legge del 28 dicembre 2015, n. 208,  recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c. d. legge di stabilità 2016), art. 1, c. 27 e per il 2018 con la legge di Bilancio 2018.

Da ultimo, oggi, la legge di bilancio 2019, che prevede l’ulteriore proroga. Ne risulta che ancora una volta gli enti che non possono o non vogliano adottare la tariffa corrispettiva, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, godono ancora della possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del dPR n. 158 del 1999,  con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, compresa la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

In conclusione, pertanto, la modalità di misurazione della TARI sono prorogate ai sensi della legge di bilancio 2019 le disposizioni derogatorie concernenti i coefficienti di produttività dei rifiuti.


1 Sui rifiuti i Comuni dovranno scegliere tra tassa e tariffa”, di S. Baldoni, Il Sole 24 Ore  del 21 settembre 2018.

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