L’utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione: quali sono le eccezioni ai limiti del d. lgs. n. 99/1992?

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Il decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova) nasce ovviamente dall’esigenza di predisporre interventi di ripristino del territorio interessato dopo il crollo del ponte Morandi, ma si dettano anche previsioni che esulano dalla gestione di tale emergenza1.

Nel dettaglio l’art. 41 reca “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, disponendo che “Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione  dei fanghi di depurazione, nelle more di  una  revisione  organica  della normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell’utilizzo  in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma  1,  lettera  a), del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto  decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000  (mg/kg  tal quale).  Ai  fini  della  presente  disposizione,  per  il  parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg  tal  quale  si  intende comunque rispettato se la  ricerca  dei marker  di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi  della  nota  L, contenuta nell’allegato VI del  regolamento (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”.

Il decreto è stato, in seguito convertito in legge del 16 novembre 2018, n. 130, con la quale si è riformulato l’art. 41, ampliando le eccezioni all’imposizione del limite fissato dal d.lgs. n. 99/1992.

Si legge nel testo del Decreto legge n. 109/2018, coordinato con la legge di conversione n. 130, art. 41: “Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico”.

Quindi anche:

gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani;

i policlorobifenili;

il Toluene;

il Selenio;

il Berillio;

l’Arsenico;

il Cromo totale;

il Cromo VI.

Per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico.

Pertanto, il legislatore  auspica “in attesa di una revisione della normativa” un intervento del Governo sul punto, ma nel frattempo amplia l’ambito delle eccezioni cui non si applicano i limiti previsti dal  d. lgs. n. 99/1992.

In conclusione ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, valgono i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per le sostanze di cui all’art. 41 del decreto Genova, così come convertito con legge n. 130/18.


1 Su punto si legga in questa rivista: “Sull’utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione: la legge di conversione del c.d. Decreto Genova”, di G. Todini in Ambiente Legale Digesta Novembre - Dicembre 2018; “L’utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione: caos applicativo di una normativa pacificamente ritenuta inadeguata alla tutela ambientale” di V. Bracchi, in Ambiente Legale Digesta settembre - ottobre 2018.

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