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Il decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova) nasce ovviamente dall’esigenza di predisporre interventi di ripristino del territorio interessato dopo il crollo del ponte Morandi, ma si dettano anche previsioni che esulano dalla gestione di tale emergenza1.
Nel dettaglio l’art. 41 reca “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, disponendo che “Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”.
Il decreto è stato, in seguito convertito in legge del 16 novembre 2018, n. 130, con la quale si è riformulato l’art. 41, ampliando le eccezioni all’imposizione del limite fissato dal d.lgs. n. 99/1992.
Si legge nel testo del Decreto legge n. 109/2018, coordinato con la legge di conversione n. 130, art. 41: “Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico”.
Quindi anche:
• gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
• le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani;
• i policlorobifenili;
• il Toluene;
• il Selenio;
• il Berillio;
• l’Arsenico;
• il Cromo totale;
• il Cromo VI.
Per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico.
Pertanto, il legislatore auspica “in attesa di una revisione della normativa” un intervento del Governo sul punto, ma nel frattempo amplia l’ambito delle eccezioni cui non si applicano i limiti previsti dal d. lgs. n. 99/1992.
In conclusione ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, valgono i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per le sostanze di cui all’art. 41 del decreto Genova, così come convertito con legge n. 130/18.