Lolla di riso, rifiuto o sottoprodotto? Si pronuncia la Cassazione

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La Cassazione, nella Sentenza n. 51475 del 14 novembre 2018, torna a pronunciarsi sulla distinzione tra rifiuto e sottoprodotto in relazione, questa volta, alla “lolla di riso”, ovvero quello scarto derivante dalla lavorazione del riso, ottenuto mediante un processo detto “sbramatura” dove, con particolari sgusciatrici, viene asportata per sfregamento la brattea floreale silicea detta appunto lolla.

Nel caso di specie, infatti, la Corte di Appello, fra gli altri motivi, aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 260 del TUA1, poiché avevano posto in essere “un traffico illecito di rifiuti consistito nel miscelare la lolla di riso con altri rifiuti anche pericolosi, alterandone la matrice originaria e trasformandola così in un rifiuto, per poi rivenderla ad allevamenti zootecnici che la utilizzavano come lettiera per gli animali”.

La difesa al contrario, nei motivi di ricorso, sosteneval’inosservanza degli art. 31 della L. 308/2004, 184 bis e 185 lett. F) del d. lgs. 152/2006, osservando che la lolla di riso è stata indebitamente assimilata a un rifiuto, sebbene il D.M. Ambiente del 5 aprile 2006 e il D.M. Ambiente del 2 maggio 2006 ne abbiano disposto la cancellazione dall’elenco dei rifiuti non pericolosi, dovendo la lolla di riso essere inquadrata quindi nella categoria dei sottoprodotti, ai sensi degli art. 184 bis e 185 lett. F del d.lgs. 152/2006, a nulla rilevando la sua destinazione, come invece ritenuto dai giudici di merito con una chiara forzatura esegetica del dato normativo”.

In risposta la Cassazione, preliminarmente, ha escluso la posizione difensiva affermando che, questa circostanza non esclude da sola la qualificabilità della lolla di riso come rifiuto in quanto “[…]l’eliminazione dal d.m. è connessa all’attività di recupero ivi originariamente indicata (produzione di lettiere per allevamenti zootecnici), il che non esclude la necessità di riconsiderare la qualificazione della lolla di riso, ove la stessa sia destinata a una diversa attività, quale appunto può essere l’utilizzo come combustibile in impianti di co-incenerimento”

La Suprema Corte, poi, ha valutato la classificazione della lolla di riso come sottoprodotto, alla luce dei requisiti richiesti dall’art. 184-bis del TUA, ed ha affermato che:

“legittimamente i giudici di merito abbiano escluso la possibilità di qualificare come sottoprodotto la lolla di riso, posto che quest’ultima, […] non aveva un impiego certo sin dalla fase della sua produzione e comunque il suo processo di utilizzazione non era definito in via preventiva, posto che l’unico utilizzo individuato preventivamente era quello di essere destinato ad un impianto di coincenerimento […] mentre di fatto la lolla di riso, veniva destinata anche agli allevamenti zootecnici, con modalità connotate da gravi irregolarità”.

Secondo il suddetto ragionamento, infatti, verrebbe meno il requisito di cui all’art.184-bis lett.b) del TUA, il quale richiede la certezza dell’utilizzo integrale del sottoprodotto nello stesso o in altro ciclo produttivo, rispetto a quello di origine.

La Corte di Cassazione, inoltre, continua affermando che la lolla, nel caso in questione, prima di essere trasportata nei siti di destinazione, sarebbe stata miscelata con altri rifiuti come: “ceneri e polveri provenienti dall’inceneritore, […] terre di spazzamento stradale,  acque reflue provenienti dalla disinfezione e dal prosciugamento dei tombini e da collettori di scolo, oltre che con gli altri rifiuti”, escludendo di fatto, tale contaminazione anche il requisito di cui all’art. 184-bs lett.c) del TUA ove si richiede l’assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, per poter parlare di sottoprodotto.

In conclusione, quindi,  l’esclusione della lolla di riso dai rifiuti speciali recuperabili in via semplificata non determina, alcuna conseguenza qualificatoria per tale residuo, che, se destinato ad impieghi diversi dalla produzione di lattiere continua a poter essere considerato – a seconda dei casi concreti – rifiuto o sottoprodotto solo laddove si dimostri la presenza, nel caso concreto, di tutti i requisiti di cui all’art. 184-bis del TUA.


1 Oggi art. 452-quaterdecies c.p.

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