Lo spazzamento meccanizzato di aree private necessita dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 devono essere classificati quali rifiuti urbani “i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade”.

Come noto, ai sensi della normativa di settore (d.lgs. 120/2014), le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani necessita, in generale, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, nello specifico, nella categoria 1 relativa, per l’appunto, all’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

In particolare, e per ciò che in tal sede rileva, all’interno di tale categoria sono ricomprese ulteriori sottocategorie specificatamente riferite a particolari attività di gestione dei rifiuti urbani.

Ebbene, l’allegato B della delibera del Comitato Nazionale n. 8 del 12/09/2017 menziona tra tali sottocategoria quella relativa all’attività di spazzamento meccanizzato divisa in sei categoria a seconda della popolazione servita. Ad ogni categoria, come noto, corrispondono requisiti di natura tecnica e di personale quali, per l’appunto, un determinato numero di persone addette allo spazzamento nonché i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività.

Il quesito posto riguardo tale categoria riguarda, nello specifico l’attività di spazzamento delle aree private, ovverosia se tale particolare attività – con successivo trasporto dei rifiuti - rientri o meno nel suddetto obbligo di iscrizione e, altresì, quale codice dell’elenco europeo dei rifiuti è necessario utilizzare per i rifiuti derivanti dallo svolgimento della stessa.

A tale quesito, risponde il Comitato Nazionale con una recente delibera, e, precisamente la n. 2 del 13 febbraio 2020.

In particolare, mediante la suddetta nota, il Comitato specifica che, in primo luogo tale attività (esclusiva) di spazzamento meccanico delle aree private non rientra nell’obbligo di iscrizione alla categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Con la specificazione tuttavia per cui, ai fini della successiva attività di trasporto del rifiuto, qualora il soggetto che effettui il trasporto di tali rifiuti sia lo stesso che ha proceduto allo svolgimento dell’attività e si configuri dunque quale “produttore” dello stesso, dovrà iscriversi alla categoria 2bis dell’Albo, espressamente prevista per  i “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Da ultimo, il Comitato specifica che ai fini dell’identificazione del rifiuto in questione sarà necessario utilizzare il Codice EER 20 03 03, ovverosia “Residui della pulizia stradale”.

In conclusione, pertanto, è possibile affermare che:

l’attività di spazzamento meccanizzato delle aree private non necessita di iscrizione nella Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

se il soggetto che effettua il trasporto di tali rifiuti è lo stesso che ha proceduto allo svolgimento dell’attività di spazzamento e si configuri dunque quale “produttore” del rifiuto, dovrà iscriversi alla categoria 2bis dell’Albo per il relativo trasporto;

il codice di identificazione di tali rifiuti è il codice EER 23 03 03.

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