Lo scarico in pubblica fognatura necessita di un’autorizzazione espressa o sono sufficienti i pareri e nulla osta comunali?

Contenuto

L’art. 124 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito anche Testo Unico Ambientale o TUA) prevede che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, dettandone poi – unitamente al successivo art. 125 – la relativa procedura di rilascio/rinnovo.

Nello specifico, dal combinato disposto delle suddette norme (artt.124 e 125 del TUA), emerge che il rilascio di un autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, presuppone una serie di adempimenti, quali ad esempio:

i. l’indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, dello scarico e della sua destinazione finale (art. 125, comma 1);

ii. l’indicazione di prescrizioni e limiti particolari in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato (art. 124, comma 10);

iii. la necessità del versamento di una somma destinata a coprire le spese istruttorie di autorizzazione (es. per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi);

iv. nonchè le verifiche che ne caratterizzano lo specifico procedimento amministrativo.

Ciò ha portato la giurisprudenza a sostenere, in maniera pressochè unanime, che l’autorizzazione ex 124 non può ritenersi sostituibile da altri atti o provvedimenti rilasciati per finalità diverse e all’esito di procedure stabilite da altre disposizioni normative.

Ad affermarlo, da ultimo, è la Cass. pen. Sez. III, del 15 marzo 2019 n. 11518, secondo la quale “scopo dell’autorizzazione è quello di consentire una preventiva verifica della rispondenza di un’attività, potenzialmente pericolosa per l’ambiente, a quanto stabilito dalla legge”. Ne consegue che “non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicate dalle amministrazioni competenti”.

Tale pronuncia, come sopra accennato, si inserisce nel solco di un orientamento oramai consolidato - richiamato nella medesima sentenza - e ai sensi del quale: “la necessaria, preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, [..] non può essere sostituita da equipollenti, quali i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento, o da un’autorizzazione sanitaria1.

In particolare, secondo il dettame dei Supremi Giudici, l’autorizzazione allo scarico (nel caso specifico di acque reflue industriali in pubblica fognatura) necessita di un atto autorizzativo espresso, in quanto la sua finalità non è soltanto quella di permettere l’apertura e l’effettuazione dello scarico, ma anche quella di porre l’amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e – soprattutto – di prevenzione.

Con l’ulteriore precisazione che, proprio perché l’autorizzazione ha lo scopo evidente di consentire la verifica della rispondenza dell’intervento eseguito alle finalità di tutela dell’ambiente perseguite dalla legge, la stessa deve intervenire prima dell’esecuzione dell’intervento ed è esclusa la possibilità di un suo rilascio postumo, al fine di ottenere un’efficacia sanante della violazione2.

In definitiva, l’apertura o, comunque, l’effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti, quali pareri o nulla osta dei servizi comunali, o ancora quali taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicate dalle amministrazioni competenti.


1 Conforme: Cass. pen. Sez. III, 06 ottobre 1994, n. 11556; Cass. pen. Sez. III, 07 maggio 1996, n. 2078; Cass. pen. Sez. III, 21 dicembre 2006, n. 2877.

2 Cfr. Cass. pen. Sez. III, 18 novembre 1997, n. 11836, richiamata dalla Cass. Pen. 11518/2019, quanto alla sua ratio applicativa.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI