L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria indicata nel bando è un requisito di partecipazione alla gara ovvero un requisito di esecuzione del contratto?

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La vicenda processuale che ha dato al giudice amministrativo l’occasione di esprimersi, ancora una volta, sul noto tema della validità del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in materia di appalti pubblici prende le mosse dalla vicenda che vede coinvolta una impresa proponente ricorso contro l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore della gara per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati in un Comune calabrese.

Nello specifico, la ricorrente impugnava, previa istanza cautelare, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore della gara per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati nel Comune, adottata per ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione in ordine ai codici EER 20.01.21 e 20.01.35 della categoria 1 classe F nonché di un parere precontenzioso Anac, dolendosi della loro illegittimità per violazione di legge, del bando ed eccesso di potere.

In particolare, il suddetto bando, come da atti processuali, prevedeva:

- ai fini della partecipazione alla gara, necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- in ordine a tale iscrizione all’albo che essa fosse “in corso di validità, per le seguenti categorie: categoria 1 classe F o superiore, riportanti almeno i seguenti codice CER afferenti ai servizi oggetto di gara: [tra cui quelli 20.01.21 e 20.01.35] […] Laddove la categoria 1 (sottocategoria Raccolta e trasporto Rifiuti Urbani e Rifiuti Assimilati - RURA) contempli solo in parte i suddetti codici, il concorrente, ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra potrà ricorrere all’iscrizione in altre categorie in cui siano inclusi almeno i codici mancanti nella categoria 1”.

Ebbene, sulla base di tali premesse il Tribunale Amministrativo calabrese,

- ritenendo di dare continuità alla propria giurisprudenza amministrativa di cui alla sentenza n. 1533/2019 secondo cui “l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia un requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727)” mentre “l’indicazione, nell’iscrizione all’Albo, dei codici CER si pone, invece, su un piano diverso. Infatti, a mente dell’art. 212, comma 23 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’Albo sono indicate, oltre ai dati del soggetto autorizzato, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, la scadenza dell’autorizzazione; ed è successivamente annotata ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione stessa. Dunque, con l’iscrizione all’Albo si ottiene l’autorizzazione all’esercizio di una determinata attività […] Nell’albo vengono poi annotati, attraverso l’indicazione dei codici CER, i rifiuti in concreto gestiti, i mezzi adoperati, il personale impiegato (art. 14, comma 2, lett. c) d.m. 3 giugno 2014, n. 120). Ogni variazione per incremento dei mezzi adoperati deve essere comunicata al soggetto gestore dell’Albo e da questo annotata (cfr. art. 18, comma 2 d.m. n. 120 del 2014 ma la variazione non [..] comporta[..] una modifica del requisito di qualificazione già posseduto, ma una specificazione dell’attività effettivamente svolta”;

- posto che l’impresa possedeva l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta nel bando e in particolare alla categoria 1 classe F;

- che la stessa aveva ottenuto i codici richiesti fornendosi dei mezzi necessari in data precedente sia la domanda di partecipazione sia l’aggiudicazione;

ha ritenuto fondato il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.

Con tale pronuncia, precisamente sentenza 25 maggio 2020 n. 953, pertanto il Tribunale amministrativo conferma nuovamente il principio secondo il quale l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientai sia un requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione del contratto così come più volte confermato dalla giurisprudenza nazionale.

In conclusione pertanto si ribadisce nuovamente che in accordo con la giurisprudenza maggioritaria, in materia di Appalti, ai fini della partecipazione ad un bando di gara l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali si qualifica quale requisito di partecipazione alla stessa. Diverso invece è il caso dei relativi codici EER autorizzati nella categoria di iscrizione i quali invece si qualificano quale mera specificazione di una attività già autorizzata.

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