L’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti giacenti nelle aree autostradali nonché nelle relative pertinenze compete al Comune ovvero all’Ente Concessionario del servizio autostradale?

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Per rispondere al quesito posto occorre richiamare brevemente alcuni indici normativi che si occupano di disciplinare il tema dell’abbandono dei rifiuti ma anche il tema della gestione delle strade in concessione, al fine di sciogliere quella che, come vedremo, è solo un’apparente antinomia.

Il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell’Ambiente – sancisce all’art. 192 che: “1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”

In base a questa prima disposizione sembrerebbero essere titolari della competenza in oggetto gli enti locali, in ragione della proprietà delle strade.

Ulteriormente, il D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - all’art. 14 contempla i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade disponendo che: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi...”.

Nondimeno, il Legislatore al successivo comma 3, chiarisce che: “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

In tale quadro normativo, la disposizione contenuta nel nuovo codice della strada deve essere considerata come norma speciale rispetto alle disposizioni del Codice Ambientale e, come tale, ideona a derogare alla disciplina generale in materia di rifiuti.

Da tale ricostruzione del rapporto tra i due testi di legge deriva che la raccolta e la gestione dei rifiuti giacenti nelle aree autostradali così come nelle pertinenze delle stesse, vale a dire nelle aree di servizio, nelle piazzole di sosta, nei distributori nonché nei caselli, essendo le autostrade delle “strade in concessione” compete al Concessionario del servizio Autostradale.

Sul punto è peraltro più volte intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità.

Tra le altre si richiama la sentenza della Cassazione Civile, Sez. V, del 18 gennaio 2019, n. 13451 secondo cui: “Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 C.d.S., è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica.

Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.”

Detta pronuncia altro non è che una mera riproposizione di un orientamento giurisprudenziale già consolidato ed espresso – tra le altre - dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. tributaria, del 9 marzo 2011, n. 5559.

In senso analogo si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. V, del  31 maggio 2012
n. 3256, il quale ha affermato che spetta agli enti proprietari ed ai concessionari delle autostrade provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le pertinenze e le piazzole di sosta.

In ragione di quanto esposto è possibile ritenere che l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nelle aree autostradali e nelle relative pertinenze competa all’Ente Concessionario del servizio autostradale, in armonia con quanto espressamente sancito dal Codice della Strada.

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