La tenuta dei registri di carico e scarico esclusivamente nella sede legale è sufficiente ai fini del rispetto degli obblighi normativi in materia di tracciabilità dei rifiuti?

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Come noto, il registro di carico e scarico rifiuti (così come i Formulari di Identificazioni Rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006) si presenta come un registro di contabilità necessario per la prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento, all’interno dei quali devono essere annotate le informazioni quantitative e qualitative dei rifiuti stessi.

Ali fini di rispettare la corretta tracciabilità dei rifiuti prodotti e gestiti, pertanto, il primo obbligo a cui adempiere è quello di istituire i c.d. documenti di tracciabilità, tra cui, per l’appunto, i registri di carico e scarico rifiuti.

Tale adempimento, tuttavia, se pur necessario non risulta esclusivo al fine di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità. Ed invero, l’art. 190 (registri di carico e scarico) comma 3 del D.lgs. 152/2006 (nella versione attualmente vigente) dispone altresì che “I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.”

A norma di tale disposizione, pertanto, il soggetto produttore o gestore dovrà, oltre che istituire il registro, provvedere anche ad allocarlo e conservarlo nei luoghi espressamente previsti dalla normativa di settore, ovverosia:

- impianto di produzione;

- impianto di stoccaggio;

- impianto di recupero e/o smaltimento;

- sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;

- sede dei commercianti e degli intermediari

A conferma di quanto sopra, infatti, la giurisprudenza della Cassazione, con sentenza 14810 del 27 giugno 2006, sul punto afferma testualmente che “l’obbligo della tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli stessi, ma comporta anche quello della custodia sui luoghi, normativamente precisati e rilevanti ai fini della produzione o dei successivi movimenti dei rifiuti.”.

Come è evidente, pertanto, gli unici soggetti “autorizzati” alla tenuta dei registri di carico e scarico presso la propria sede sono esclusivamente le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti ovvero commercianti e intermediari. Con ciò a dire che, pertanto, per tutti gli altri soggetto gestori o produttori sussiste l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico preso la sede locale ove effettivamente avviene l’attività di gestione o produzione del rifiuto.

In ipotesi di attività di controllo da parte delle autorità competenti presso la sede locale dell’impresa, quindi, sarà necessario che i registri di carico e scarico siano effettivamente gestiti e conservati in loco. La tenuta degli stessi presso la sede legale, infatti, risulterà una modalità impropria di conservazione effettivamente sanzionabile ai sensi dell’art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 2 del D.lgs. 152/2006 in quanto equiparabile alla omessa ovvero incompleta tenuta del registro

In conclusione, pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti il soggetto produttore o gestore del rifiuto dovrà, oltre che istituire il registro, gestirlo e conservarlo presso la sede locale ove effettivamente avviene l’attività di produzione e gestione non risultando corretta, infatti, la tenuta presso la sede legale dell’impresa (a meno che non si tratti di imprese che svolgono raccolta e trasporto ovvero commercio e intermediazione di rifiuti.).

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