La disposizione di cui al punto 2) lett. m) del Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, n. 812 può essere applicata anche ai rifiuti urbani?

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Come noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193, del D.Lgs. 152/2006 il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione Rifiuti dal quale devono risultare nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’istradamento.

Ai sensi comma 7 del medesimo articolo è previsto tuttavia che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; […]”.  Come noto infatti il trasporto di rifiuti urbani presso i centri di raccolti svolti dal produttore del rifiuto ovvero dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta sono esenti dalla compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti ma non, altresì, dalla compilazione dei relativi Registri di carico e scarico rifiuti di cui all’art. 190 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Tale disposizione, tra l’altro, è confermata da nota Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, n. 812 denominata “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148”.

Ed invero, ai sensi del punto 1 (Modalità di tenuta e di compilazione del formulario) lett. n) di tale Circolare è espressamente previsto che “in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: &) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione”.

Dunque, in via generale, il Formulario non è previsto per il trasporto di rifiuti urbani svolto dal produttore degli stessi o dal gestore del servizio pubblico, entro il comune di riferimento ovvero fuori dello stesso qualora 1) i rifiuti siano conferiti ad impianto di recupero o smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio e 2) il conferimento avvenga con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Ebbene poiché tale tipologia di raccolta potrebbe essere caratterizzata da un cospicuo numero di trasporti giornalieri ci si chiede se, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico possa essere adempiuto in via agevolata così come previsto dal punto 2) (Modalità di tenuta e di compilazione dei registri di carico e scarico) lett. m) della medesima Circolare ai sensi del quale, infatti, “in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un’unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata.”.

Ai sensi di tale disposizione, pertanto, il trasporto di rifiuti speciali della stessa tipologia con medesimo codice EER da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/raccoglitori permette di effettuare una unica annotazione sul proprio registro di carico scarico (a condizione che i servizi siano svolti nella stessa giornata e completa della annotazione dei relativi formulari). Ebbene, data la chiara specificazione della norma alla categoria dei rifiuti speciali si deve concludere che tale disposizione non può essere applicata per analogia anche ai rifiuti urbani in quanto non espressamente previsti dalla stessa. Dunque, a molteplici trasporti di rifiuti urbani svolti dal medesimo raccoglitore/trasportatore presso più produttori/raccoglitori (anche nell’arco della stessa giornata) dovranno corrispondere medesime annotazioni sul relativo registro di carico e scarico.

In conclusione pertanto la disposizione di cui al punto 2) lett. m) della Circolare 8 aprile 1998, n. 812 non può essere applicata, per analogia, al trasporto dei rifiuti urbani.

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