La deroga di cui all’art. 266, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 si applica anche all’attività di manutenzione edilizia ordinaria?

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L’art. 2301 del d.lgs. n. 152/ 06 disciplina i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture.

La giurisprudenza ritiene che non vi rientrano i rifiuti derivanti della svolgimento dell’ordinaria attività di manutenzione edilizia, ma solo quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica, in ordine ai quali vige un criterio derogatorio in ordine alla individuazione del sito di deposito dei rifiuti in tal modo prodotti laddove gli stessi possano essere destinati al riutilizzo senza la necessità di alcun tipo di trattamento.2

In una ultimissima pronuncia la Cassazione3 ribadisce che i rifiuti derivanti dello svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia rientrano nella disciplina ordinaria e non in quella di cui all’art. 230 e dell’art. 266, comma 4.

Diversamente ragionando, nel caso di produzione di rifiuti derivanti dallo svolgimento della attività di manutenzione edilizia, i materiali sarebbero rifiuti  solo una volta che gli stessi fossero materialmente trasferiti dal luogo di loro produzione alla sede ovvero al domicilio del soggetto che ha svolto l’attività manutentiva e ciò condurrebbe alla conseguenza “inaccettabile” - secondo la Corte - che il produttore potrebbe lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente. Questo impedirebbe di  acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti e di trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

In conclusione la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti della svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria.


1 Art. 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: “ 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.

2 In tal senso Cass. Pen., Sez. II, del 9 maggio 2018, n. 20410.

3 Cass. Pen., Sez. III, del 7 novembre 2018, n. 50129.

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