La classificazione di una nave rileva nel piano di riciclaggio?

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Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1257/2013 si intende per “riciclaggio delle navi”, l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati1.

Un piano di riciclaggio relativo alla nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio tratta qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell’impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.

Il registro italiano navale italiano ha il compito di classificare le navi italiane. Il certificato di classificazione è il documento confermante che una nave è stata progettata e costruita in conformità con i regolamenti/criteri previsti dalla Società di classificazione stessa (a loro volta conformi ai principi fissati internazionalmente dall’Organizzazione marittima internazionale), e pertanto è autorizzata all’attività per la quale è stata concepita. Per mantenere la sua classe mentre è in servizio, la nave deve essere sottoposta ad ispezioni periodiche (di solito annuali) ed a verifiche più approfondite e dettagliate che avvengono ogni cinque anni. Tali ispezioni diventano sempre più severe con l’invecchiamento delle navi.

Ai sensi dell’art. 7 par. 4 del Regolamento citato, gli Stati membri possono chiedere alla propria amministrazione di trasmettere all’autorità competente dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi le informazioni fornite dall’armatore a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dettagli:

i la data in cui la nave è stata immatricolata nello Stato di cui la nave batte bandiera;

ii il numero di identificazione (numero IMO) della nave;

iii) il numero di scafo sulle nuove navi;

iv) il nome e il tipo della nave;

v) il porto in cui la nave è immatricolata;

vi) il nome e l’indirizzo dell’armatore nonché il numero di identificazione IMO del proprietario registrato;

vii) il nome e l’indirizzo dell’impresa;

viii) il nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave;

ix) le caratteristiche principali della nave [lunghezza fuori tutto (LOA), larghezza (fuori ossatura), altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore].

In conclusione si può affermare il rilievo della classificazione della nave nel contesto del piano di riciclaggio.


1 Art. 3, comma 1

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