Individuazione della nuova sottocategoria 2ter, quali sono le modalità e i requisiti di iscrizione?

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Mediante la recente Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha individuato la nuova sottocategoria 2ter relativa alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018

Si tratta dunque di una categoria circoscritta esclusivamente a:

associazioni di volontariato ed enti religiosi;

attività di raccolta e trasporto occasionali;

metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Posta la specificità di tale sottocategoria, per l’iscrizione alla stessa sono stabiliti:

il possesso di determinati requisiti;

il rispetto di talune condizioni; e, da ultimo,

una apposita procedura di iscrizione, la quale, in ragione della specificità della categoria, si presenta semplificata rispetto al procedimento ordinario.

In particolare sui requisiti, vige quanto disposto dall’art. 2 della Delibera sopra citata il quale invero dispone che: “Ai fini dell’iscrizione nella sottocategoria di cui all’articolo 1, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014.”.

Per ciò che concerne, invece, le condizioni di iscrizione vige quanto disposto dal successivo art. 3 rubricato Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e il quale infatti stabilisce che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2ter dell’Albo devono rispettare le seguenti condizioni:

Temporale. Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti possono essere svolte per non più di quattro giornate all’interno dell’anno civile;

Quantitativa. Il quantitativo totale di rifiuti trasportati nell’anno solare non deve essere superiore a 100 tonnellate;

Qualitativa. L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani non pericolosi deve essere svolta su rifiuti di cui i soggetti gestori siano proprietari o che abbiano ricevuto in donazione ed esclusivamente per i seguenti codici EER:

- 15 01 04 imballaggi metallici;

- 20 01 40 metalli;

- 20 03 07 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

Per ciò che concerne, invece, la procedura d’iscrizione, come premesso, è prevista una apposita procedura semplificata, espressamente prevista dall’art. 4 della Delibera. In particolare, ai sensi di tale disposizione, i soggetti che intendono iscriversi in tale sottocategoria provvedono a presentare una istanza alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente mediante una apposita comunicazione (approvata mediante l’Allegato A della Delibera stessa) che attesti i requisiti e le condizioni di cui sopra. Fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Sezione adita delibera sull’iscrizione.

Da ultimo, l’art. 5 approva il modello (Allegato B) mediante il quale i soggetti istanti richiedono l’iscrizione per l’inserimento temporaneo dei veicoli di cui all’art. 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018, il quale invero prevede che gli enti religiosi e le associazioni di volontariato provvedono alla raccolta di materiali ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana sulla base di accordi sottoscritti con i Comuni territorialmente competenti e mediante l’utilizzo di appositi veicoli iscritti temporaneamente all’Albo, concessi in uso in conformità alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Alla luce della recente Delibera 4 giugno 2018, n. 4 pertanto ha istituito una nuova sottocategoria alle già presenti categoria dell’Albo. In particolare, con l’istituzione della stessa sono autorizzate le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani non pericolosi costituti da metalli ferrosi e non ferrosi svolte da associazioni di volontariato ed enti religiosi. Con la specificazione per cui, tuttavia, tale iscrizione è sottoposta a specifiche condizioni temporali, quantitative e qualitative espressamente previste dalla Delibera istitutiva.

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