In materia di sanzioni amministrative per gli scarichi in pubblica fognatura, compete al pubblico funzionario che ha effettuato l’attività di controllo nell’ambito della quale si è avuta contezza del fatto illecito firmare il verbale di accertamento e con

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L’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di diritto ambientale è disciplinata dal Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006.

Per tutto quanto non espressamente positivizzato in tale normativa, trova applicazione la disciplina di legge generale in materia di sanzioni amministrative, L. 689/81.

Per ciò che riguarda l’attività di controllo e sanzione con riferimento agli scarichi, l’art. 128, TUA prevede che l’Autorità Competente effettui il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

Ulteriormente, il medesimo articolo sancisce per gli scarichi in pubblica fognatura che il Gestore del servizio idrico integrato organizzi un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Nel corso dei controlli possono tipicamente emergano fatti integranti illeciti amministrativi di cui all’art. 133 TUA

In merito, l’art. 14, L. 689/81 sancisce ove possibilità la necessità di immediata contestazione degli illecito, che sarà quindi operata dallo stesso funzionario che effettua il controllo, durante il sopralluogo.

Nondimeno, accade di frequente che la contestazione sia successiva al controllo per ragioni che possono essere organizzative ovvero perché, ad esempio, la scoperta dell’illecito si ha solo a seguito di analisi di laboratorio sui reflui.

Detta discrasia tra accertamento e contestazione non invalida gli atti compiuti dall’autorità. Ed invero, secondo la Sentenza Cassazione, sez. I, del 10 ottobre 2005, n. 19664: “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall’art. 14 della legge 689/1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione né causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto nei termini prescritti alla notifica del verbale di accertamento della violazione”.

Purtuttavia, in tale quadro ben può succedere che il funzionario che svolge l’attività di controllo sia diverso da quello che successivamente sottoscrive il verbale di accertamento e contestazione.

Nondimeno, secondo la giurisprudenza neanche tale diversità incide sulla validità dei provvedimenti.

A conferma della ricostruzione proposta è possibile richiamare quanto sancito dalla Sentenza della Cassazione, sezione I, del 7 aprile 2005, n. 7319 secondo cui: “In tema di illecito amministrativo, alla luce dell’art. 14 della l. 24 novembre 1981, n. 689, allorquando la contestazione non avvenga nell’immediatezza, la notificazione della violazione può essere eseguita da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione della infrazione, purché questi faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione

Da questa giurisprudenza si ricava che: non costituisce principio della disciplina della fase di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo, l’identità soggettiva fra chi rileva l’infrazione ed il soggetto o l’organo dell’amministrazione che preceda la formale contestazione.

Al contrario l’unico requisito di legittimità del verbale dal punto di vista formale è quello della provenienza da organo abilitato e identificato e la sua sottoscrizione.

La ricostruzione è peraltro stata confermata anche con riferimento all’ipotesi di differenza soggettiva tra funzionario accertatore e funzionario che emana l’ordinanza ingiunzione di pagamento.

Ed invero secondo la Sentenza della Cassazione, sezione I, del 6 aprile 2004, n. 6769: “In tema di sanzioni amministrative l’alterità tra soggetto accertatore e soggetto che adotta il provvedimento sanzionatorio non costituisce requisito di legittimità dell’atto, una volta che questo sia adottato dall’organo al quale la legge, statale o regionale, attribuisce la relativa competenza”.

Non compete necessariamente al pubblico funzionario che ha effettuato l’attività di controllo firmare il verbale di accertamento e contestazione, posto che l’unico requisito di legittimità del verbale è quello della provenienza da organo abilitato e identificato.

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