Il trasporto di campioni di rifiuti necessita del Formulario di Identificazione Rifiuti?

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Come noto, il produttore del rifiuto è sempre responsabile della sua corretta caratterizzazione e relativa attribuzione del corretto codice EER. Tale regola deriva dall’assunto per cui, tale soggetto, per l’appunto in qualità di produttore de rifiuto, è l’unico che, conoscendo il processo produttivo dello stesso, è in grado di definirne le caratteristiche necessarie ad una corretta qualificazione.

Se tale operazione risulta particolarmente agevole nei casi di c.d. rifiuti pericolosi assoluti ovvero rifiuti non pericolosi assoluti, non si può dire lo stesso per i c.d. rifiuti a specchio ovverosia quei rifiuti per cui la pericolosità o meno degli stessi non può essere definita a propri in quanto l’esito del processo produttivo può essere costituito da miscele diverse con caratteristiche di pericolosità differenti.

In tali casi, pertanto, la legge prevede espressamente che ai fini dello svolgimento di un corretto recupero ovvero smaltimento del rifiuto, il produttore svolga su di esso apposite analisi di caratterizzazione avvalendosi di laboratori specializzati.

Ebbene, risulta pertanto chiaro che, ai fini id tale operazione di analisi, il produttore dovrà prelevare un campione del proprio rifiuto e consegnarlo materialmente al laboratorio di analisi. Tale operazione, prevede pertanto che il rifiuto, nello spostamento dal sito di produzione al laboratorio, sia materialmente trasportato da un luogo ad un altro. Per tali casi è dunque necessaria la predisposizione di un Formulario di Identificazione Rifiuti?

Premesso che, la legislazione attualmente vigente in materia di tracciabilità non prevede espressamente tale ipotesi, l’interpretazione comune ritiene che, in tali ipotesi, non concretizzandosi la volontà del produttore di disfarsi (almeno momentaneamente) del rifiuto il trasporto dello stesso non necessiti della predisposizione di un Formulario. Come noto, infatti, la definizione del rifiuto (art. 183, comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006) “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

In tal caso, pertanto, poiché il trasporto del rifiuto non è precedente ad una operazione di disfacimento dello stesso non si configurerebbero i relativi obblighi di tracciabilità riguardo il trasporto.

Ciò non toglie, tuttavia, che in tal caso il rifiuto dovrà essere comunque accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT) comunque necessario a giustificare il trasferimento del materiale.

In conclusione pertanto è possibile affermare che esclusivamente ai fini del trasporto del rifiuto per campionamento e, dunque, dal sito di produzione al laboratorio di analisi, il campione del rifuto non necessita di essere accompagnato da Formulario di Identificazione Rifiuti ma esclusivamente da Documento di Trasporto. 

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